Allegato
TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI
Art. 1.
Oggetto dell'imposta
(articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1,
del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, della
legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, del
decreto-legge n. 953 del 1982)
1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa
generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al presente testo
unico:
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in
essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni
immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili
immatricolati o registrati in Italia;
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro
mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza,
quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso
l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o
aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette
assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate
alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio
della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona
giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o
cui sono addette le persone assicurate;
f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel
territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di
persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le
persone assicurate.
2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle
assicurazioni concernenti attivita' o enti per i quali le imposte
indirette siano corrisposte in abbonamento.
3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B dell'allegato 1
sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta.
4. Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni
elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonche' quelle
per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A), della
tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota e'
ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio
1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura
derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o
registrate in Italia, a eccezione dei prolungamenti di dette
assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra
che non superino la durata di sessanta giorni.
6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli
imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano procedere alla
stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i
relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita
dal presente titolo.
7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti
alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.