(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
               TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI 
 
                               Art. 1. 
 
                        Oggetto dell'imposta 
 
(articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1,
  del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma,  della
  legge  n.  364  del  1970;  articolo  5,  sedicesimo   comma,   del
  decreto-legge n. 953 del 1982) 
    1. Sono soggette  alle  imposte  stabilite  nell'annessa  tariffa
generale di cui alla tabella A  dell'allegato  1  al  presente  testo
unico: 
      a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili  in
essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando  i  beni
immobili sono situati nel territorio della Repubblica; 
      b) le assicurazioni  riguardanti  veicoli,  navi  o  aeromobili
immatricolati o registrati in Italia; 
      c) le assicurazioni aventi durata inferiore o  pari  a  quattro
mesi e relative a rischi inerenti a  un  viaggio  o  a  una  vacanza,
quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; 
      d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso
l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati  o
aventi sede nel territorio della Repubblica e  sempreche'  per  dette
assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; 
      e) le assicurazioni contro i danni diverse da  quelle  indicate
alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel  territorio
della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di  persona
giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto  o
cui sono addette le persone assicurate; 
      f) le assicurazioni sulla vita, quando  il  contraente  ha  nel
territorio della Repubblica il proprio domicilio o,  se  trattasi  di
persona giuridica, la sede o lo  stabilimento  cui  sono  addette  le
persone assicurate. 
    2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle
assicurazioni concernenti attivita' o enti per  i  quali  le  imposte
indirette siano corrisposte in abbonamento. 
    3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B  dell'allegato  1
sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta. 
    4. Sono esenti dalle imposte sulle  assicurazioni  le  operazioni
elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonche'  quelle
per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. 
    5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A),  della
tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota e'
ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal  1°  gennaio
1998 per  le  assicurazioni  contro  i  rischi  di  qualsiasi  natura
derivanti  dalla  navigazione  marittima  di  navi  immatricolate   o
registrate  in  Italia,  a  eccezione  dei  prolungamenti  di   dette
assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a  terra
che non superino la durata di sessanta giorni. 
    6.  Qualora  le  organizzazioni  collettive   di   difesa   degli
imprenditori  agricoli  costituite  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano  procedere  alla
stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci,  i
relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita
dal presente titolo. 
    7. Sono esenti dall'imposta le  assicurazioni  di  beni  soggetti
alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.