Art. 10.
Modalita' di tenuta del Registro delle assicurazioni
(articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per il registro prescritto dall'articolo 7 si osservano le
norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione
del registro e' esente da tassa di concessione governativa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, puo' consentire con
apposito decreto che il registro di cui al citato articolo 7 sia
sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema
meccanografico.