(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
        Modalita' di tenuta del Registro delle assicurazioni 
 
              (articolo 7 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Per il registro prescritto dall'articolo  7  si  osservano  le
norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La  vidimazione
del registro e' esente da tassa di concessione governativa. 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  puo'  consentire  con
apposito decreto che il registro di cui  al  citato  articolo  7  sia
sostituito  con  altro   a   schede   mobili,   anche   con   sistema
meccanografico.