(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
           Conservazione del Registro delle assicurazioni 
 
              (articolo 8 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Il registro dei  premi  deve  essere  tenuto  presso  la  sede
dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in
Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti o incaricati  di  cui
all'articolo  8  il  registro  deve  essere  tenuto  presso  la  sede
dell'agenzia o dell'ufficio. Gli  assicuratori  aventi  piu'  sedi  o
rappresentanze, devono  tenere  il  registro  presso  la  sede  o  la
rappresentanza  principale   o   presso   ciascuna   delle   sedi   o
rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti  l'una
dall'altra. 
    2. Il registro medesimo deve essere conservato  per  dieci  anni,
computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce. 
    3. Gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni  dal
giorno in cui hanno cessato di avere  effetto  le  polizze  originali
relative alle assicurazioni assoggettate a imposta.