Art. 11.
Conservazione del Registro delle assicurazioni
(articolo 8 della legge n. 1216 del 1961)
1. Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede
dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in
Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti o incaricati di cui
all'articolo 8 il registro deve essere tenuto presso la sede
dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi piu' sedi o
rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la
rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o
rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una
dall'altra.
2. Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni,
computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.
3. Gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal
giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali
relative alle assicurazioni assoggettate a imposta.