Art. 12.
Denuncia e versamenti
(articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e articolo 1,
comma 1066, della legge n. 145 del 2018)
1. Gli assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi
e accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel
secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese
di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di
ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella
liquidazione definitiva di cui al comma 6.
2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano,
altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento
dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella
relativa alle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo
mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno
la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di
cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare complessivo
dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su
cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni,
secondo le risultanze del registro medesimo.
4. A decorrere dalle dichiarazioni presentate dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13, sono considerate valide le denunce presentate entro novanta
giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione
delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate
con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte
dovute in base agli imponibili in esse indicate.
5. La denuncia di cui al comma 3 deve essere redatta in
conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta
dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o
dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta
liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento
mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da
parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
7. L'importo da pagare e' arrotondato all'euro superiore se il
numero dopo la virgola e' pari o maggiore di 50 centesimi di euro e
all'euro inferiore nel caso contrario.
8. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le
modalita' previsti dal comma 2, e' elevata all'85 per cento per
l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a
decorrere dall'anno 2021.