(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                        Denuncia e versamenti 
 
       (articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e articolo 1, 
              comma 1066, della legge n. 145 del 2018) 
 
    1.  Gli  assicuratori  versano  all'ufficio  dell'Agenzia   delle
entrate, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui  premi
e accessori incassati  in  ciascun  mese  solare,  nonche'  eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi  e  accessori  incassati  nel
secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati  nel  mese
di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese  di
ottobre,  l'imposta  deve  essere  versata  entro  il   20   dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati  vengono  scomputati  nella
liquidazione definitiva di cui al comma 6. 
    2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli  assicuratori  versano,
altresi', a titolo di acconto  una  somma  pari  al  12,5  per  cento
dell'imposta  dovuta  per  l'anno  precedente,  al  netto  di  quella
relativa  alle  assicurazioni  contro   la   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;  per  esigenze  di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo
mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. 
    3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno
la sede o la rappresentanza presso la quale tengono  il  registro  di
cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia  dell'ammontare  complessivo
dei premi e accessori incassati nell'esercizio  annuale  scaduto,  su
cui e' dovuta l'imposta, distinti  per  categorie  di  assicurazioni,
secondo le risultanze del registro medesimo. 
    4.  A  decorrere  dalle  dichiarazioni  presentate  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13, sono considerate  valide  le  denunce  presentate  entro  novanta
giorni dalla scadenza  del  termine,  salva  restando  l'applicazione
delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le  denunce  presentate
con ritardo superiore a novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
costituiscono, comunque, titolo  per  la  riscossione  delle  imposte
dovute in base agli imponibili in esse indicate. 
    5. La  denuncia  di  cui  al  comma  3  deve  essere  redatta  in
conformita' al modello  stabilito  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
    6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva  dell'imposta
dovuta per  l'anno  precedente.  L'ammontare  del  residuo  debito  o
dell'eccedenza di imposta, eventualmente  risultante  dalla  predetta
liquidazione definitiva, deve essere computato nel  primo  versamento
mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da
parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
    7. L'importo da pagare e' arrotondato all'euro  superiore  se  il
numero dopo la virgola e' pari o maggiore di 50 centesimi di  euro  e
all'euro inferiore nel caso contrario. 
    8. La percentuale della somma da versare, nei termini  e  con  le
modalita' previsti dal comma 2,  e'  elevata  all'85  per  cento  per
l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2021.