(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
         Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero 
 
             (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Per le assicurazioni stipulate  da  contraenti  domiciliati  e
aventi sede  in  Italia  con  assicuratori  all'estero,  la  denunzia
dell'ammontare del premio e degli accessori versati  all'assicuratore
estero e il pagamento  della  corrispondente  imposta  devono  essere
eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  nella
cui circoscrizione egli ha il suo domicilio. 
    2. La denunzia deve essere presentata entro un  mese  dal  giorno
del pagamento del  premio  e  accessori  all'assicuratore;  l'imposta
relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. 
    3. Per le merci  trasportate  da  o  verso  l'Italia  gli  uffici
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  tenuti  ad  accertare,
all'atto  delle  operazioni  doganali,   se   sia   stata   stipulata
assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa  risulti
stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa
sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma  dell'articolo  1,  o,  in
caso diverso, a segnalare  l'assicurazione  all'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate nel cui distretto sono  domiciliati  e  hanno  sede  il
contraente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
e), la ditta o persona assicurata.