Art. 13.
Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero
(articolo 11 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati e
aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia
dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore
estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere
eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella
cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.
2. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno
del pagamento del premio e accessori all'assicuratore; l'imposta
relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.
3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli uffici
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti ad accertare,
all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata
assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti
stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa
sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1, o, in
caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate nel cui distretto sono domiciliati e hanno sede il
contraente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
e), la ditta o persona assicurata.