(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria  in  sede  di
                            accertamento 
 
             (articolo 12 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati hanno obbligo di
esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della  legge
29  ottobre  1961,  n.  1216  e  agli   uffici   dell'amministrazione
finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di  permettere
che ne facciano l'esame e lo pongano  a  riscontro  con  i  rimanenti
libri, con le polizze originali, con le quietanze  e  con  tutti  gli
altri atti, scritti e carte della propria azienda  di  assicurazione,
oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12. 
    2.  Debbono  inoltre,  ove  richiesti,  fornire   ai   funzionari
verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti  ad  accertare
sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con  gli
altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna,  polizza,  i  premi
soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. 
    3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui  ai
commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo
verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.