Art. 14.
Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di
accertamento
(articolo 12 della legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati hanno obbligo di
esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge
29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione
finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere
che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti
libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli
altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione,
oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari
verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare
sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli
altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi
soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai
commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo
verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.