(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
Imposta sui premi delle  assicurazioni  obbligatorie  dei  veicoli  a
                        motore e dei natanti 
 
(articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1
  a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4,  comma  2,
  del decreto-legge n. 16 del 2012) 
    1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti  sono
soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento.  Tale
misura si applica anche alle assicurazioni di altri  rischi  inerenti
al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 
    2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in  dipendenza
di  contratti  di  assicurazione  di  cui  al  comma  1,   rilasciate
all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal  danneggiato  o  loro
aventi causa, anche se risultanti da atto formale  o  aventi  effetto
transattivo e anche se comprensive,  oltre  che  dell'indennizzo,  di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15. 
    3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento  dei
risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia  delle  vittime  della
strada,  nonche'  quelli  inerenti   ai   rapporti   fra   CONSAP   -
Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici   S.p.a.,   gestione
autonoma del Fondo di  garanzia  delle  vittime  della  strada  e  le
imprese assicuratrici, sono  esenti  da  qualsiasi  tassa  e  imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione. 
    4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato  delle  province  e
delle   citta'   metropolitane.   Si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. 
    5. Le province e le  citta'  metropolitane  possono  aumentare  o
diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello  di  pubblicazione  della
delibera di variazione sul sito internet del Ministero  dell'economia
e delle finanze. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  sono  disciplinate  le  modalita'  di  pubblicazione   delle
suddette delibere di variazione. 
    6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  e'
approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni,  e
sono individuati i dati da indicare nel predetto  modello.  L'imposta
e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241. 
    7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete
alle  amministrazioni  provinciali.  A  tal  fine,  l'Agenzia   delle
entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma
6 prevedendo  l'obbligatorieta'  della  segnalazione  degli  importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione,  annualmente  versati
alle province e  alle  citta'  metropolitane.  Per  la  liquidazione,
l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli
interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni
dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le  province
e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni  non  onerose
con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in  parte,
delle  attivita'  di   liquidazione,   accertamento   e   riscossione
dell'imposta,  nonche'  per  le  attivita'  concernenti  il  relativo
contenzioso.  Sino  alla  stipula  delle  predette  convenzioni,   le
suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
    8. Le  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si
applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono  fatte  salve  le
deliberazioni emanate prima  dell'approvazione  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44.