Art. 2.
Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a
motore e dei natanti
(articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1
a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2,
del decreto-legge n. 16 del 2012)
1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono
soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale
misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti
al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza
di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate
all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro
aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei
risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della
strada, nonche' quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione
autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.
4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e
delle citta' metropolitane. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
5. Le province e le citta' metropolitane possono aumentare o
diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle
suddette delibere di variazione.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e
sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta
e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete
alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle
entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma
6 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi,
distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati
alle province e alle citta' metropolitane. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si
applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni
dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le province
e le citta' metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose
con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte,
delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione
dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo
contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le
suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si
applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le
deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44.