Art. 4.
Riassicurazioni
(articolo 3 della legge n. 1216 del 1961)
1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si
riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta
a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella
C di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di leggi
speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta
secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto
dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella
tariffa di cui all'allegato 1.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1
e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri
delle societa', compagnie e imprese di assicurazione e di
riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.