(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                           Riassicurazioni 
 
              (articolo 3 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Le riassicurazioni non  sono  soggette  a  imposta  quando  si
riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata  l'imposta
a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella
C di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di  leggi
speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta
secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto  riguardo  all'oggetto
dell'assicurazione  originaria,  con  le  aliquote  stabilite   nella
tariffa di cui all'allegato 1. 
    2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma  1
e' sufficiente che la riassicurazione risulti dai  libri  e  registri
delle  societa',  compagnie  e  imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.