Art. 5.
Determinazione dell'imposta
(articolo 4 della legge n. 1216 del 1961)
1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute
proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Esse
divengono applicabili a misura che, in Italia, e all'estero, sia
pagato e altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere
dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in
parte restituito dall'assicuratore.
2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato
nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza
alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che
nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal
contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che
dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di
imposta sulle assicurazioni.
3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle
somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti
alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che
vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i
conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia
previsti dall'articolo 2548 del codice civile.