(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Determinazione dell'imposta 
 
              (articolo 4 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1.  Le  imposte  stabilite  dal  presente  titolo   sono   dovute
proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Esse
divengono applicabili a misura che,  in  Italia,  e  all'estero,  sia
pagato e altrimenti soddisfatto il premio, e non  cessano  di  essere
dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga  in  tutto  o  in
parte restituito dall'assicuratore. 
    2. Nel determinare l'imponibile il premio  deve  essere  valutato
nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli  accessori  e  senza
alcuna   detrazione   per   qualsivoglia   titolo,   in   modo    che
nell'imponibile  sia  compreso  qualsiasi  importo  corrisposto   dal
contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che
dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a  titolo  di
imposta sulle assicurazioni. 
    3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile  e'  costituito  dalle
somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti
alla mutua, eccezione fatta per le imposte di  cui  al  comma  2  che
vengano  rifuse  dal  contraente.  Non  costituiscono  imponibile   i
conferimenti effettuati per la  costituzione  di  fondi  di  garanzia
previsti dall'articolo 2548 del codice civile.