Art. 6.
Rappresentante fiscale
(articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della
Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un
rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista
dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello
Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS).
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio
della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da
tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui
vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in
regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi con
l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalita' del
contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di
quella di scadenza, della natura del rischio assicurato,
dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate,
dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve
essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso
del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel
registro entro il mese successivo alla predetta data. Il
rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio
di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi e
accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi
stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al
rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 12.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni
previste dall'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
dall'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali e dall'articolo 14.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione
europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che
assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese
assicuratrici che operano nel territorio dello Stato italiano in
regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un
rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun
anno, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare
precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota
applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente
nominato le disposizioni dell'articolo 12.