(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                       Rappresentante fiscale 
 
            (articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1.  Le  imprese  che  intendono  operare  nel  territorio   della
Repubblica in  libera  prestazione  di  servizi  devono  nominare  un
rappresentante fiscale ai fini del  pagamento  dell'imposta  prevista
dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 
    2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello
Stato e la  nomina  deve  essere  comunicata  al  competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS). 
    3. Le imprese di cui al comma 1, che  dispongono  nel  territorio
della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere  da
tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 
    4. Il rappresentante fiscale deve  tenere  un  registro,  in  cui
vengono elencati distintamente i contratti  assunti  dall'impresa  in
regime di stabilimento e di liberta' di prestazione  di  servizi  con
l'indicazione,  per  ciascuno  di   essi,   delle   generalita'   del
contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza  e  di
quella  di   scadenza,   della   natura   del   rischio   assicurato,
dell'ammontare  del  premio  o  delle  rate  di   premio   incassate,
dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve
essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso
del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno  inclusi  nel
registro  entro  il  mese   successivo   alla   predetta   data.   Il
rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 
    5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il  31  maggio
di ciascun anno, con le modalita'  stabilite  con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  la  denuncia  dei  premi  e
accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi
stessi per categoria e per  aliquota  applicabile.  Si  applicano  al
rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 12. 
    6.  Si  applicano  al  rappresentante  fiscale  le   disposizioni
previste dall'articolo 28 della  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,
dall'articolo  56  del  testo   unico   delle   sanzioni   tributarie
amministrative e penali e dall'articolo 14. 
    7. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  alle
imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati  dell'Unione
europea  ovvero  negli  Stati  dello  Spazio  economico  europeo  che
assicurano  un  adeguato  scambio   di   informazioni.   Le   imprese
assicuratrici che operano nel  territorio  dello  Stato  italiano  in
regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano  di  un
rappresentante fiscale, presentano entro  il  31  maggio  di  ciascun
anno, la denuncia dei premi e accessori  incassati  nell'anno  solare
precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per  aliquota
applicabile. Si applicano  al  rappresentante  fiscale  eventualmente
nominato le disposizioni dell'articolo 12.