(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Registro delle assicurazioni 
 
              (articolo 5 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Per l'esercizio  delle  assicurazioni  soggette  alle  imposte
previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli  esteri
operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo
i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello  stabilito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  nel  quale  devono
registrare  tutte  le  somme  che  sono  loro  pagate  o   altrimenti
soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti
o  incaricati,  per  premi  e  accessori  in  dipendenza   di   dette
assicurazioni. 
    2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve  essere  fatta
partitamente per ogni polizza  e  per  ciascuna  delle  categorie  di
assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui  all'allegato  1,
tenendo distinte le somme soggette a imposta  da  quelle  relative  a
contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da
imposta. 
    3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro: 
      a) l'agenzia o l'ufficio presso  il  quale  la  partita  figura
iscritta, o il nome e cognome del  rappresentante  o  dell'incaricato
speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio; 
      b) il numero o i numeri della polizza, certificato e  appendice
cui la partita si riferisce; 
      c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti
per identificarla; 
      d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate,
correnti e anticipate che, rispetto a ciascuna polizza  continuativa,
sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso
verra' indicato anche l'anno; 
      e) il periodo di tempo cui si  riferisce  l'effettuato  incasso
per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il  pagamento  dei
premi sia regolato con conti periodici; 
      f) il  mese  in  cui  e'  stato  effettuato  il  pagamento  dal
contraente. Quando il mese non sia dell'anno  in  corso  deve  essere
indicato anche l'anno; 
      g) l'importo incassato per premio e accessori; 
      h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta. 
    4. Le partite  devono  essere  iscritte  nel  registro  entro  il
secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito
il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio  e  incaricato
speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli  agenti  e
altri incaricati  rendono  i  propri  conti  all'assicuratore,  senza
bisogno che, rispetto all'insieme,  si  segua  l'ordine  rigoroso  di
successione di detti periodi di tempo. 
    5. Le partite pagate direttamente alla sede  dell'assicuratore  e
non iscritte presso alcuna  agenzia  e  ufficio  vanno  iscritte  nel
registro per ordine di mese. 
    6.  Il  registro  puo'  essere  tenuto  anche  separatamente  per
ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie
o uffici, o per incaricati speciali. 
    7. E' data facolta' di  dividere  in  due  separati  registri  le
partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a
polizze gia' emesse. 
    8. Il registro deve  essere  addizionato  alla  fine  di  ciascun
trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine
di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e  firmata
dall'assicuratore  o  suoi  legali  rappresentanti,   con   cui   sia
constatato l'ammontare totale, da  indicare  in  tutte  lettere,  dei
premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso. 
    9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre  dell'esercizio  che
non abbiano potuto essere iscritte nel  registro  durante  lo  stesso
ultimo  trimestre  potranno  esservi  iscritte  entro  i   tre   mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio.  Anche  per  queste  partite
dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8. 
    10. Qualora siano tenuti piu' registri separati, ciascuno di essi
dovra' essere addizionato e  chiuso  e  le  cifre  totali  rispettive
verranno riportate e riassunte in uno  di  questi  registri,  con  la
dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare  cumulativo  di  ogni
colonna dei registri medesimi.