Art. 7.
Registro delle assicurazioni
(articolo 5 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte
previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri
operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo
i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale devono
registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti
soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti
o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette
assicurazioni.
2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta
partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di
assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui all'allegato 1,
tenendo distinte le somme soggette a imposta da quelle relative a
contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da
imposta.
3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:
a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura
iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato
speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio;
b) il numero o i numeri della polizza, certificato e appendice
cui la partita si riferisce;
c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti
per identificarla;
d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate,
correnti e anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa,
sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso
verra' indicato anche l'anno;
e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso
per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei
premi sia regolato con conti periodici;
f) il mese in cui e' stato effettuato il pagamento dal
contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere
indicato anche l'anno;
g) l'importo incassato per premio e accessori;
h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.
4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il
secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito
il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato
speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e
altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza
bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di
successione di detti periodi di tempo.
5. Le partite pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e
non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio vanno iscritte nel
registro per ordine di mese.
6. Il registro puo' essere tenuto anche separatamente per
ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie
o uffici, o per incaricati speciali.
7. E' data facolta' di dividere in due separati registri le
partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a
polizze gia' emesse.
8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun
trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine
di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata
dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia
constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei
premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.
9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che
non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso
ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite
dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8.
10. Qualora siano tenuti piu' registri separati, ciascuno di essi
dovra' essere addizionato e chiuso e le cifre totali rispettive
verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la
dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni
colonna dei registri medesimi.