Art. 8.
Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati
(articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o
senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di
iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7,
anziche' per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di
ciascun agente e incaricato, e per ciascuna delle categorie di
assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1,
raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta
e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni
rendiconto originale, con riferimento al medesimo.
2. L'esercizio della facolta' di cui al comma 1 e' subordinato
alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti
gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i
rendiconti:
a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le
indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto
nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere
pure conservato il registro dei premi.
3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al
comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di
assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le
operazioni da loro effettuate e tenere, altresi', copia di tutti i
rendiconti mandati all'assicuratore.
4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14,
nonche' nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, i rendiconti, quando ne siano stati
riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come
parte integrante del registro medesimo.