(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
           Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati 
 
              (articolo 6 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con  o
senza  formale  procura,  e'  data  facolta'  agli  assicuratori   di
iscrivere le partite stesse  nel  registro  di  cui  all'articolo  7,
anziche' per ogni polizza, cumulativamente  per  ogni  rendiconto  di
ciascun agente e  incaricato,  e  per  ciascuna  delle  categorie  di
assicurazioni  indicate  nelle  tariffe  di   cui   all'allegato   1,
raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta
e  riportando  le  cifre  totali  dell'incasso  risultate   da   ogni
rendiconto originale, con riferimento al medesimo. 
    2. L'esercizio della facolta' di cui al comma  1  e'  subordinato
alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti
gli  affari  conclusi  a  mezzo  di  agenti  o  incaricati  e  che  i
rendiconti: 
      a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati; 
      b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte  le
indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi; 
      c) siano conservati per dieci anni  dagli  assicuratori,  tanto
nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere
pure conservato il registro dei premi. 
    3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui  al
comma  1,  gli  agenti  e  incaricati  di  stipulare   contratti   di
assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per  le
operazioni da loro effettuate e tenere, altresi', copia  di  tutti  i
rendiconti mandati all'assicuratore. 
    4. Agli effetti delle disposizioni  contenute  nell'articolo  14,
nonche' nell'articolo 56 del testo unico  delle  sanzioni  tributarie
amministrative  e  penali,  i  rendiconti,  quando  ne  siano   stati
riportati i totali nel registro  dei  premi,  sono  considerati  come
parte integrante del registro medesimo.