(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
          Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati 
                   in coassicurazione comunitaria 
 
            (articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1.  L'impresa  che  assume   la   posizione   di   coassicuratore
delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, e'  tenuta
al pagamento dell'imposta di  cui  al  presente  titolo  sull'importo
globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato
con le modalita' e alle condizioni previste  per  la  coassicurazione
comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori
la quota a loro carico. 
    2.  L'impresa  che  assume   la   posizione   di   coassicuratore
delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica,  e'
tenuta a nominare un proprio rappresentante  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta di cui al comma 1.