Art. 9.
Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati
in coassicurazione comunitaria
(articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961)
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore
delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, e' tenuta
al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo
globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato
con le modalita' e alle condizioni previste per la coassicurazione
comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori
la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore
delegatario, se non e' stabilita nel territorio della Repubblica, e'
tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento
dell'imposta di cui al comma 1.