(Accordo-art. 1)
 
                             ACCORDO TRA 
                       LA REPUBBLICA  ITALIANA 
                                E LA 
                        REPUBBLICA DI MOLDOVA 
                   IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE 
 
 
                              Preambolo 
 
    La Repubblica Italiana e la Repubblica  di  Moldova,  di  seguito
denominate le «Parti», 
    Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica  di
Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma  il  18  giugno
2021, 
    Animate dalla comune volonta' di migliorare i rapporti tra i  due
Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
                             Definizioni 
 
    (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo: 
      a) il termine  «Italia»  designa  la  Repubblica  italiana;  il
termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova; 
      b)  il  termine  «legislazione»  designa  le   norme   vigenti,
attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi
della sicurezza sociale indicati all'Articolo 2 del presente Accordo; 
      c)  il  termine  «Autorita'  competente»  designa,  per  quanto
riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche  sociali
e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del  Lavoro  e  della
Protezione Sociale della Repubblica di Moldova; 
      d) il termine  «Istituzione  competente»  indica  l'Istituzione
alla quale l'interessato e' iscritto  al  momento  della  domanda  di
prestazioni  o  l'Istituzione  nei  cui  confronti  l'interessato  ha
diritto a prestazioni,  o  vi  avrebbe  diritto  se  egli  o  i  suoi
familiari  risiedessero  sul  territorio  della  Parte  in  cui  tale
Istituzione si trova e designa: 
        i. per la Repubblica di Moldova: 
          la Cassa  Nazionale  delle  Assicurazioni  Sociali  (CNAS),
competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni  e  per
la gestione dei pagamenti; 
          il  Consiglio  Nazionale  per   la   Determinazione   della
Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per  la
determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa; 
        ii. per la Repubblica italiana: 
          l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 
          l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali (INAIL); 
      e) il termine «Organismo di collegamento»  designa  gli  uffici
che saranno  incaricati  dalle  Autorita'  competenti  di  comunicare
direttamente tra loro  e  di  fare  da  tramite  con  le  Istituzioni
competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle  prestazioni
previste dal presente Accordo; 
      f) il termine «lavoratori»  designa  le  persone  che  svolgono
attivita' lavorativa e che sono  assicurate  o  ammesse  ai  benefici
delle legislazioni di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; 
      g) il termine «familiari» designa coloro che  sono  definiti  o
riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; 
      h) il termine «superstiti» designa coloro che sono  definiti  o
riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile; 
      i) il termine  «soggiorno»  designa  una  permanenza  di  breve
durata; 
      l) il termine «residenza» designa la dimora abituale; 
      m) il termine «periodi di assicurazione» designa i  periodi  di
contribuzione e/o di occupazione definiti o presi  in  considerazione
come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile; 
      n)  il  termine  «periodi  equivalenti»   designa   i   periodi
assimilati   ai   periodi   di   assicurazione   dalla   legislazione
applicabile; 
      o) il termine «prestazioni» designa le  prestazioni  in  denaro
previste dalla legislazione di ciascuna Parte. 
    (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente
Accordo ha il significato attribuito dalla  legislazione  applicabile
di ciascuna Parte.