ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Preambolo
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, di seguito
denominate le «Parti»,
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno
2021,
Animate dalla comune volonta' di migliorare i rapporti tra i due
Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il
termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova;
b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti,
attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi
della sicurezza sociale indicati all'Articolo 2 del presente Accordo;
c) il termine «Autorita' competente» designa, per quanto
riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della
Protezione Sociale della Repubblica di Moldova;
d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione
alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di
prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha
diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi
familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale
Istituzione si trova e designa:
i. per la Repubblica di Moldova:
la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS),
competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per
la gestione dei pagamenti;
il Consiglio Nazionale per la Determinazione della
Disabilita' e della Capacita' lavorativa (CNDDCM), competente per la
determinazione della disabilita' e della capacita' lavorativa;
ii. per la Repubblica italiana:
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL);
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici
che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare
direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni
competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle prestazioni
previste dal presente Accordo;
f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono
attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici
delle legislazioni di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o
riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o
riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve
durata;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di
contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione
come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi
assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione
applicabile;
o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro
previste dalla legislazione di ciascuna Parte.
(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente
Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile
di ciascuna Parte.