Articolo 2
Campo di applicazione materiale
(1) Il presente Accordo si applica:
a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di
sicurezza sociale:
i) la pensione per limite d'eta';
ii) la pensione di disabilita' causata da una malattia
generale;
iii) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un
infortunio sul lavoro o malattia professionale;
iv) la pensione ai superstiti;
b. per la Repubblica italiana:
i) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti
previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi
speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi
esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori
istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
ii) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute
per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite
dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL).
(2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni
di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni
previste al paragrafo (1).
(3) Il presente Accordo non si applica:
a. per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre
prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale
parziale carico della fiscalita' generale, nonche' all'integrazione
al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione
italiana prevede il requisito della residenza in Italia;
b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle
pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali.
(4) Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto
internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana,
degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.