(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
 
                   Campo di applicazione materiale 
 
    (1) Il presente Accordo si applica: 
      a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti  prestazioni  di
sicurezza sociale: 
        i) la pensione per limite d'eta'; 
        ii) la  pensione  di  disabilita'  causata  da  una  malattia
generale; 
        iii) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da  un
infortunio sul lavoro o malattia professionale; 
        iv) la pensione ai superstiti; 
      b. per la Repubblica italiana: 
        i) alle prestazioni di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
previste  dall'assicurazione  generale   obbligatoria,   dai   regimi
speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi
esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali  obbligatori
istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti  dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); 
        ii) alle rendite e alle altre prestazioni  in  denaro  dovute
per  infortunio  sul  lavoro  o  malattia  professionale  e   gestite
dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL). 
    (2) Il presente Accordo si applichera', inoltre, alle prestazioni
di sicurezza sociale che sostituiscono  o  integrano  le  prestazioni
previste al paragrafo (1). 
    (3) Il presente Accordo non si applica: 
      a. per la Repubblica italiana: all'assegno sociale e alle altre
prestazioni non  contributive  e  di  tipo  misto  erogate  a  totale
parziale carico della fiscalita' generale,  nonche'  all'integrazione
al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione
italiana prevede il requisito della residenza in Italia; 
      b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni  speciali,  alle
pensioni anticipate per limite di eta' e agli assegni sociali. 
    (4) Il presente Accordo sara' attuato nel  rispetto  del  diritto
internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte  italiana,
degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.