Articolo 3
Campo di applicazione personale
(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono
state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti,
nonche' ai loro familiari e superstiti.
(2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, ai sensi
della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra
il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31
gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione relativa
allo status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954,
residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati
assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche'
ai loro familiari e superstiti.