(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
 
                   Campo di applicazione personale 
 
    (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono  o  sono
state soggette alla legislazione di  una  o  di  entrambe  le  Parti,
nonche' ai loro familiari e superstiti. 
    (2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati,  ai  sensi
della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra
il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il  31
gennaio 1967, e agli apolidi, ai  sensi  della  Convenzione  relativa
allo status degli apolidi, fatta a New York  il  28  settembre  1954,
residenti nel  territorio  di  una  Parte,  che  sono  o  sono  stati
assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche'
ai loro familiari e superstiti.