(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
 
                       Parita' di trattamento 
 
    Salvo quanto  diversamente  disposto  dal  presente  Accordo,  le
persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse
prestazioni e sono  soggette  agli  stessi  obblighi  previsti  dalla
legislazione di ciascuna Parte alle stesse condizioni  dei  cittadini
di tale Parte.