Articolo 5
Esportabilita' delle prestazioni
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la
legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle
prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un suo familiare o
superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra
Parte, non si applichera' per le persone menzionate nel campo di
applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o
la dimora sul territorio dell'altra Parte.