(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
 
                  Esportabilita' delle prestazioni 
 
    Salvo quanto  diversamente  previsto  dal  presente  Accordo,  la
legislazione nazionale di una Parte che  limita  il  pagamento  delle
prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un  suo  familiare  o
superstite ha la residenza o  la  dimora  sul  territorio  dell'altra
Parte, non si applichera' per le  persone  menzionate  nel  campo  di
applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza  o
la dimora sul territorio dell'altra Parte.