Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31
dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti,
con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno
sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un
mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della
scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto e'
firmato dopo tale scadenza, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della
trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del
CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta
nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 1, comma 128 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001,
anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalita' sulla sua
interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai
sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.