ART. 10
Oneri deducibili
(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1988, n. 42; articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo,
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; articolo 36, comma 32,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 1, comma 169, terzo
periodo, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della Pubblica Amministrazione;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai
soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne'
dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Se dal
provvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa
ripartizione, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il
mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di
questi ultimi per meta' del loro ammontare;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
e) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a
tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in
deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
f) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di
cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono
deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
g) il 50 per cento dell'importo totale dei contributi versati dal
lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva
prevista dall'articolo 1, comma 169, primo e secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
h) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e
nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n.
114. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238;
i) i contributi versati, fino a un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita
con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, che
operino secondo il principio di mutualita' e solidarieta' tra gli
iscritti. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, lettera a). Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si
trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito;
l) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n.
178;
m) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative gia' idonee ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
n) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di
abitazione;
o) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro
1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana;
p) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22
novembre 1988, n. 516, a favore delle Assemblee di Dio in Italia
(ADI) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988,
n. 517, e a favore della Tavola valdese di cui all'articolo 3, comma
2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nonche' a favore dell'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) di cui all'articolo
16, comma 2, della legge 12 aprile 1995, n. 116, della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI) di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge 29 novembre 1995, n. 520, della Sacra arcidiocesi
ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 126, della
Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni di cui
all'articolo 24, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 127, della
Chiesa apostolica in Italia, di cui all'articolo 24, comma 2, della
legge 30 luglio 2012, n. 128, dell'Unione Buddhista Italiana di cui
all'articolo 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 245,
dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246,
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 130, dell'Associazione Chiesa
d'Inghilterra di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 29
dicembre 2021, n. 240, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
q) i contributi annuali versati alle Comunita' ebraiche italiane, e
le erogazioni liberali in denaro, eseguite in favore della Unione
delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
r) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184;
s) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche quando siano eseguite da persone fisiche;
t) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito
degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco
regionali e nazionali;
u) il contributo versato dall'interessato per il riscatto dei corsi
universitari di studio di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono deducibili anche se
sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del
codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di
cui al comma 1, lettera f), relativamente alle persone indicate nel
medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono
altresi' deducibili, fino all'importo di euro 1.549,37, i medesimi
oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare.
3 Le somme di cui al comma 1, lettera e), se assoggettate a ritenuta,
sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono
oneri deducibili.
4. Gli oneri di cui al comma 1, lettere l), m) e n), sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito
complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare
della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle
relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita'
immobiliare non risulti locata.
6. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
in corso alla data del 4 luglio 2006, in cui il versamento degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.