(Testo unico imposte sui redditi-art. 10)
                               ART. 10 
                          Oneri deducibili 
(articolo 10 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 3 decreto del Presidente  della  Repubblica  4
febbraio 1988, n.  42;  articolo  2,  comma  5-bis,  quinto  periodo,
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; articolo  36,  comma  32,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.  248;  articolo  1,  comma  169,  terzo
              periodo, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili  nella
determinazione dei singoli  redditi  che  concorrono  a  formarlo,  i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
a) i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi  degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi  i
contributi ai consorzi obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza  di
provvedimenti della Pubblica Amministrazione; 
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica  necessarie  nei
casi di grave e permanente invalidita' o menomazione,  sostenute  dai
soggetti indicati nell'articolo 3 della legge  5  febbraio  1992,  n.
104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino
fiscale  contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'   e
quantita'  dei  beni  e  l'indicazione   del   codice   fiscale   del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente  anche
le  spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  di  premi  di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta  la  detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito  complessivo  ne'
dai redditi che concorrono  a  formarlo;  si  considerano,  altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
contributi o premi che, pur essendo versati da  altri,  concorrono  a
formare il suo reddito; 
c) gli assegni periodici corrisposti  al  coniuge,  a  esclusione  di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella  misura  in
cui risultano da provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria.  Se  dal
provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  non  risulta  una  diversa
ripartizione,  gli  assegni  corrisposti  al  coniuge  anche  per  il
mantenimento dei figli si considerano destinati  al  mantenimento  di
questi ultimi per meta' del loro ammontare; 
d) gli assegni periodici corrisposti in  forza  di  testamento  o  di
donazione modale e, nella misura in cui  risultano  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; 
e) le somme restituite  al  soggetto  erogatore,  se  assoggettate  a
tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte,  non
dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato  in
deduzione dal reddito complessivo dei periodi  d'imposta  successivi;
in  alternativa,  il   contribuente   puo'   chiedere   il   rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
f) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,  ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi  assicurativi.  Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi  di
cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,  sono
deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; 
g) il 50 per cento dell'importo totale  dei  contributi  versati  dal
lavoratore quale maggiorazione della quota di  aliquota  contributiva
prevista dall'articolo 1, comma 169, primo e secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
h) i contributi versati alle forme  pensionistiche  complementari  di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e
nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche'  ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali  paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019,  alle  condizioni  e  nei  limiti
previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto  2022,  n.
114. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti  di  cui  al
primo  periodo  sono  deducibili  i  contributi  versati  alle  forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo che consentono un  adeguato  scambio  di  informazioni  e  ai
sottoconti esteri di prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238; 
i) i contributi versati, fino a un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati  ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari  integrativi  istituita
con  il  decreto  del  Ministro  della  salute  del  31  marzo  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18  giugno  2008,  che
operino secondo il principio di mutualita'  e  solidarieta'  tra  gli
iscritti. Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
anche  dei  contributi  di  assistenza  sanitaria  versati  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 2,  lettera  a).  Per  i  contributi  versati
nell'interesse  delle  persone  indicate  nell'articolo  12,  che  si
trovino nelle  condizioni  ivi  previste,  la  deduzione  spetta  per
l'ammontare  non  dedotto  dalle  persone  stesse,   fermo   restando
l'importo complessivamente stabilito; 
l) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni
presso  gli  uffici  elettorali  in  ottemperanza  alle  disposizioni
dell'articolo 119 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981,  n.
178; 
m) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore  delle
organizzazioni non governative gia' idonee ai sensi dell'articolo  28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore  al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato; 
n)  le  indennita'  per  perdita  dell'avviamento   corrisposte   per
disposizioni di legge al  conduttore  in  caso  di  cessazione  della
locazione di immobili urbani adibiti  a  usi  diversi  da  quello  di
abitazione; 
o) le  erogazioni  liberali  in  denaro,  fino  all'importo  di  euro
1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per  il  sostentamento  del
clero della Chiesa cattolica italiana; 
p) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste di cui all'articolo 29, comma 2, della legge  22
novembre 1988, n. 516, a favore delle  Assemblee  di  Dio  in  Italia
(ADI) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre  1988,
n. 517, e a favore della Tavola valdese di cui all'articolo 3,  comma
2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nonche' a  favore  dell'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)  di  cui  all'articolo
16, comma 2, della  legge  12  aprile  1995,  n.  116,  della  Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI) di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge  29  novembre  1995,  n.  520,  della  Sacra  arcidiocesi
ortodossa d'Italia  ed  Esarcato  per  l'Europa  Meridionale  di  cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n.  126,  della
Chiesa  di  Gesu'  Cristo  dei  Santi  degli  ultimi  giorni  di  cui
all'articolo 24, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n.  127,  della
Chiesa apostolica in Italia, di cui all'articolo 24, comma  2,  della
legge 30 luglio 2012, n. 128, dell'Unione Buddhista Italiana  di  cui
all'articolo 19, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  245,
dell'Unione  Induista  Italiana,  Sanatana  Dharma  Samgha   di   cui
all'articolo 20, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  246,
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai di cui  all'articolo  17,
comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 130, dell'Associazione Chiesa
d'Inghilterra di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  della  legge  29
dicembre 2021, n. 240, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 
q) i contributi annuali versati alle Comunita' ebraiche  italiane,  e
le erogazioni liberali in denaro, eseguite  in  favore  della  Unione
delle Comunita' ebraiche di cui all'articolo 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 
r) il 50 per cento delle spese sostenute dai  genitori  adottivi  per
l'espletamento  della  procedura  di  adozione   disciplinata   dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184; 
s) le erogazioni liberali in denaro  per  il  pagamento  degli  oneri
difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio  a  spese  dello  Stato,
anche quando siano eseguite da persone fisiche; 
t)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  a   favore   di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo  59,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  del  Fondo  per  il  merito
degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   ivi   compresi
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza  del  lavoro,  nonche'  degli  enti  parco
regionali e nazionali; 
u) il contributo versato dall'interessato per il riscatto  dei  corsi
universitari di studio  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
2. Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono deducibili  anche  se
sono state sostenute per le persone indicate  nell'articolo  433  del
codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di
cui al comma 1, lettera f), relativamente alle persone  indicate  nel
medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono
altresi' deducibili, fino all'importo di euro  1.549,37,  i  medesimi
oneri versati per gli addetti ai servizi domestici  e  all'assistenza
personale o familiare. 
3 Le somme di cui al comma 1, lettera e), se assoggettate a ritenuta,
sono restituite al netto della ritenuta subita  e  non  costituiscono
oneri deducibili. 
4. Gli oneri di cui al comma 1, lettere l), m) e n), sostenuti  dalle
societa' semplici di cui  all'articolo  5  si  deducono  dal  reddito
complessivo dei singoli soci nella stessa  proporzione  prevista  nel
medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono  il  reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale  e  quello
delle relative pertinenze, si deduce un  importo  fino  all'ammontare
della  rendita  catastale  dell'unita'  immobiliare  stessa  e  delle
relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione e in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le  cose  immobili  di  cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili  in
categorie  diverse  da  quelle  a   uso   abitativo,   destinate   ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a  servizio  delle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle  persone  fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella  quale  la  persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si  tiene  conto  della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'
immobiliare non risulti locata. 
6. Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i  termini  di  versamento  di
contributi deducibili dal reddito o che  non  concorrono  a  formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche,  resta  ferma  la
deducibilita' degli stessi, se prevista  da  disposizioni  di  legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria  detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di  imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello
in corso alla data del 4 luglio 2006,  in  cui  il  versamento  degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.