ART. 11
Determinazione dell'imposta
(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a euro 28.000, 23 per cento;
b) oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000, 33 per cento;
c) oltre euro 50.000, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a euro 7.500, goduti per l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e
il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi fondiari di cui all'articolo 27 di importo complessivo non
superiore a euro 500, l'imposta non e' dovuta.
4. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonche' in altre disposizioni di
legge.
5. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 185. Se l'ammontare
dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.