(Testo unico imposte sui redditi-art. 11)
                               ART. 11 
                     Determinazione dell'imposta 
(articolo 11 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito  complessivo,
al  netto  degli  oneri  deducibili  indicati  nell'articolo  10,  le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
a) fino a euro 28.000, 23 per cento; 
b) oltre euro 28.000 e fino a euro 50.000, 33 per cento; 
c) oltre euro 50.000, 43 per cento. 
2. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  soltanto
redditi di pensione non superiori a euro 7.500, goduti  per  l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e
il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
3. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  soltanto
redditi fondiari di cui all'articolo 27 di  importo  complessivo  non
superiore a euro 500, l'imposta non e' dovuta. 
4. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta  lorda,  fino
alla concorrenza del suo  ammontare,  le  detrazioni  previste  negli
articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonche'  in  altre  disposizioni  di
legge. 
5. Dall'imposta netta si detrae  l'ammontare  dei  crediti  d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 185.  Se  l'ammontare
dei crediti d'imposta e' superiore a  quello  dell'imposta  netta  il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di  computare  l'eccedenza  in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta  successivo  o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.