(Testo unico imposte sui redditi-art. 12)
                               ART. 12 
                 Detrazioni per carichi di famiglia 
(articolo 12 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dall'imposta  lorda  si  detraggono  per  carichi  di  famiglia  i
seguenti importi: 
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
1) euro  800,  diminuiti  del  prodotto  tra  euro  110  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro 15.000,  se
il reddito complessivo non supera euro 15.000; 
2) euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 15.000  ma
non a euro 40.000; 
3) euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 40.000  ma
non a euro 80.000. La detrazione spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  euro  80.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, ed euro 40.000; 
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata  di
un importo pari a: 
1) euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro  29.000  ma
non a euro 29.200; 
2) euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro  29.200  ma
non a euro 34.700; 
3) euro 30, se il reddito complessivo e' superiore a euro  34.700  ma
non a euro 35.000; 
4) euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro  35.000  ma
non a euro 35.100; 
5) euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro  35.100  ma
non a euro 35.200; 
c) euro 950 per ciascun figlio,  compresi  i  figli  nati  fuori  del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e  i
figli conviventi del coniuge deceduto, di eta' pari o superiore a  21
anni ma inferiore a 30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta'  pari
o  superiore  a  30  anni  con   disabilita'   accertata   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104.  La  detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  euro
95.000,  diminuito  del  reddito  complessivo,  ed  euro  95.000.  In
presenza di piu' figli che danno diritto alla  detrazione,  l'importo
di euro 95.000 e' aumentato per tutti di euro 15.000 per ogni  figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura  del  50
per cento tra i genitori non legalmente  ed  effettivamente  separati
ovvero, previo  accordo  tra  gli  stessi,  spetta  al  genitore  che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta,
in  mancanza  di  accordo,  al  genitore  affidatario.  Nel  caso  di
affidamento congiunto o condiviso  la  detrazione  e'  ripartita,  in
mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento  tra  i  genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto,
uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o  in  parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione  e'  assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo  diverso  accordo
tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero,  in  caso  di  affidamento
congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In  caso  di
coniuge fiscalmente a carico  dell'altro,  la  detrazione  compete  a
quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente  non
e' coniugato o, se coniugato, si  e'  successivamente  legalmente  ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
coniugato,  si  e'  successivamente  legalmente   ed   effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano, se piu'  convenienti,  le
detrazioni previste alla lettera a); 
d) euro 750, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ciascun ascendente che conviva con  il  contribuente.
La detrazione spetta per la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
l'importo di euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed  euro
80.000. 
2. Le detrazioni di cui al comma  1  spettano  a  condizione  che  le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito  complessivo,
computando anche le retribuzioni  corrisposte  da  enti  e  organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari  e  missioni,
nonche' quelle corrisposte  dalla  Santa  Sede,  dagli  enti  gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali  della  Chiesa  cattolica,
non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di  reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a euro 4.000. 
3. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai  contribuenti  che
non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea
o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in
relazione ai familiari residenti all'estero 
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono  rapportate  a  mese  e
competono dal mese in cui si sono verificate a  quello  in  cui  sono
cessate le condizioni richieste. 
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale
a uno, la detrazione compete nella misura di euro 690. Se i  rapporti
di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e
d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a  uno,  le  detrazioni
non competono. Negli altri casi, il risultato dei  predetti  rapporti
si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
6. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 5. 
7. Quando le disposizioni  fiscali  fanno  riferimento  alle  persone
indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non  spetti
una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente  ed
effettivamente separato, i figli, compresi i  figli  nati  fuori  del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e  i
figli conviventi del  coniuge  deceduto,  nonche'  le  altre  persone
elencate nell'articolo 433 del codice civile  che  convivono  con  il
contribuente o percepiscono  assegni  alimentari  non  risultanti  da
provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria.   Qualora   siano   anche
richiamate le condizioni previste  dal  comma  2,  ovvero  se  si  fa
riferimento ai familiari  fiscalmente  a  carico,  si  considerano  i
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  che  possiedono   un   reddito
complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.