ART. 12
Detrazioni per carichi di famiglia
(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) euro 800, diminuiti del prodotto tra euro 110 e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro 15.000, se
il reddito complessivo non supera euro 15.000;
2) euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 15.000 ma
non a euro 40.000;
3) euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 40.000 ma
non a euro 80.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di euro 80.000, diminuito del reddito
complessivo, ed euro 40.000;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di
un importo pari a:
1) euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro 29.000 ma
non a euro 29.200;
2) euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro 29.200 ma
non a euro 34.700;
3) euro 30, se il reddito complessivo e' superiore a euro 34.700 ma
non a euro 35.000;
4) euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro 35.000 ma
non a euro 35.100;
5) euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro 35.100 ma
non a euro 35.200;
c) euro 950 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i
figli conviventi del coniuge deceduto, di eta' pari o superiore a 21
anni ma inferiore a 30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari
o superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro
95.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 95.000. In
presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo
di euro 95.000 e' aumentato per tutti di euro 15.000 per ogni figlio
successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50
per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta,
in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in
mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto,
uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo
tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento
congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di
coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a
quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non
e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) euro 750, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro
80.000.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a euro 4.000.
3. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che
non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea
o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in
relazione ai familiari residenti all'estero
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale
a uno, la detrazione compete nella misura di euro 690. Se i rapporti
di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e
d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni
non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti
si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 5.
7. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone
indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti
una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i
figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone
elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il
contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche
richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa
riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i
soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito
complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.