(Testo unico imposte sui redditi-art. 13)
                               ART. 13 
                          Altre detrazioni 
(articolo 13 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
 1986, n. 917; articolo 1, comma 6, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di cui agli articoli 51, con esclusione  di  quelli  indicati
nel comma 2, lettera a), e 52, comma 1, lettere a), b), c),  d),  e),
m) e o), spetta una  detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
a) euro 1.955, se il reddito  complessivo  non  supera  euro  15.000.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 690. Per i rapporti di lavoro a  tempo  determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 1.380; 
b) euro 1.910, aumentata del prodotto  tra  euro  1.190  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra euro  28.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, ed euro 13.000, se l'ammontare del  reddito  complessivo
e' superiore a euro 15.000 ma non a euro 28.000; 
c) euro 1.910, se il reddito complessivo e' superiore a  euro  28.000
ma  non  a  euro  50.000;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  euro  50.000,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000. 
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e'  aumentata  di  un
importo pari a euro 65, se il reddito complessivo e' superiore a euro
25.000 ma non a euro 35.000. 
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di pensione di cui all'articolo  51,  comma  2,  lettera  a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
prevista al comma 1, rapportata al  periodo  di  pensione  nell'anno,
pari a: 
a) euro 1.955, se il  reddito  complessivo  non  supera  euro  8.500.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 713; 
b) euro 700, aumentata  del  prodotto  fra  euro  1.255  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra euro  28.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, ed euro 19.500, se l'ammontare del  reddito  complessivo
e' superiore a euro 8.500 ma non a euro 28.000; 
c) euro 700, se il reddito complessivo e' superiore a euro 28.000  ma
non a euro 50.000. La detrazione spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  euro  50.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di euro 22.000. 
4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'  aumentata  di  un
importo pari a euro 50, se il reddito complessivo e' superiore a euro
25.000 ma non a euro 29.000. 
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno  o  piu'
redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f), g), i), l) e n),
a esclusione di quelli derivanti  dagli  assegni  periodici  indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli  oneri  deducibili,  e
negli articoli 55, 75 e 76, comma 1, lettere  s)  e  t),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste  ai
commi 1 e 3 del presente articolo, pari a: 
a) euro 1.265, se il reddito complessivo non supera euro 5.500; 
b) euro  500,  aumentata  del  prodotto  fra  euro  765  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra euro  28.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, ed euro 22.500, se l'ammontare del  reddito  complessivo
e' superiore a euro 5.500 ma non a euro 28.000; 
c) euro 500, se il reddito complessivo e' superiore a euro 28.000  ma
non a euro 50.000. La detrazione spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  euro  50.000,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di euro 22.000. 
6. Se alla formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli  oneri  deducibili
nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  spetta  una   detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 3
e 5, in misura pari a quelle di cui al comma  3,  non  rapportate  ad
alcun periodo nell'anno. 
7. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'  aumentata  di  un
importo pari a euro 50, se il reddito complessivo e' superiore a euro
11.000 ma non a euro 17.000. 
8. Se il risultato dei rapporti indicati  nei  commi  1,  3  e  5  e'
maggiore di zero, lo stesso  si  assume  nelle  prime  quattro  cifre
decimali. 
9. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al
netto del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 5. 
10. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di  cui  all'articolo
51, con esclusione di quelli indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a), che hanno un  reddito  complessivo  superiore  a  euro
20.000 spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda,  rapportata
al periodo di lavoro, di importo pari: 
a) a euro 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore
a euro 20.000 ma non a euro 32.000; 
b) al prodotto tra euro 1.000 e l'importo corrispondente al  rapporto
tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro 32.000 ma non
a euro 40.000.