ART. 13
Altre detrazioni
(articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 6, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 51, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 52, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
m) e o), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 1.380;
b) euro 1.910, aumentata del prodotto tra euro 1.190 e l'importo
corrispondente al rapporto tra euro 28.000, diminuito del reddito
complessivo, ed euro 13.000, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a euro 15.000 ma non a euro 28.000;
c) euro 1.910, se il reddito complessivo e' superiore a euro 28.000
ma non a euro 50.000; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 50.000, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di euro 22.000.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di un
importo pari a euro 65, se il reddito complessivo e' superiore a euro
25.000 ma non a euro 35.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella
prevista al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno,
pari a:
a) euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 8.500.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a euro 713;
b) euro 700, aumentata del prodotto fra euro 1.255 e l'importo
corrispondente al rapporto fra euro 28.000, diminuito del reddito
complessivo, ed euro 19.500, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a euro 8.500 ma non a euro 28.000;
c) euro 700, se il reddito complessivo e' superiore a euro 28.000 ma
non a euro 50.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di euro 50.000, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di euro 22.000.
4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e' aumentata di un
importo pari a euro 50, se il reddito complessivo e' superiore a euro
25.000 ma non a euro 29.000.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettere f), g), i), l) e n),
a esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, e
negli articoli 55, 75 e 76, comma 1, lettere s) e t), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1 e 3 del presente articolo, pari a:
a) euro 1.265, se il reddito complessivo non supera euro 5.500;
b) euro 500, aumentata del prodotto fra euro 765 e l'importo
corrispondente al rapporto fra euro 28.000, diminuito del reddito
complessivo, ed euro 22.500, se l'ammontare del reddito complessivo
e' superiore a euro 5.500 ma non a euro 28.000;
c) euro 500, se il reddito complessivo e' superiore a euro 28.000 ma
non a euro 50.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di euro 50.000, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di euro 22.000.
6. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 3
e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad
alcun periodo nell'anno.
7. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un
importo pari a euro 50, se il reddito complessivo e' superiore a euro
11.000 ma non a euro 17.000.
8. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3 e 5 e'
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
9. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al
netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 5.
10. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo
51, con esclusione di quelli indicati nel medesimo articolo 51, comma
2, lettera a), che hanno un reddito complessivo superiore a euro
20.000 spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata
al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a euro 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a euro 20.000 ma non a euro 32.000;
b) al prodotto tra euro 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto
tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro 32.000 ma non
a euro 40.000.