(Testo unico imposte sui redditi-art. 14)
                               ART. 14 
                        Detrazione per oneri 
(articolo 15 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 7, terzo, quarto  e  quinto  periodo,
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  27  luglio  1994,  n.  473;  articolo   1,   comma   4,
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 2, comma
5-bis, quinto periodo, decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.  184;
articolo 1, comma 335, legge 23 dicembre 2005, n.  266;  articolo  2,
comma 6, legge 22 dicembre 2008, n. 203; articolo 1, commi 679 e 680,
                   legge 27 dicembre 2019, n. 160) 
 
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per  cento  dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se  non  deducibili  nella
determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo: 
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,  pagati  a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno  Stato  membro
dell'Unione europea ovvero a stabili  organizzazioni  nel  territorio
dello Stato di soggetti non residenti in  dipendenza  di  prestiti  o
mutui agrari di ogni specie,  nei  limiti  dei  redditi  dei  terreni
dichiarati; 
b) gli interessi passivi, e  relativi  oneri  accessori,  nonche'  le
quote di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro  dell'Unione  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
mutui garantiti da  ipoteca  su  immobili  contratti  per  l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro  un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 4.000.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato  nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Non si tiene conto  del  suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno  nuovo  di
importo non superiore alla residua quota di capitale  da  rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di  acquisto
di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a  condizione  che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per  finita  locazione  e  che
entro un anno  dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia  adibita  ad
abitazione principale. Per abitazione principale  si  intende  quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta  nel  corso  del
quale e' variata  la  dimora  abituale;  non  si  tiene  conto  delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si
tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri
permanenti in istituti di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che
l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel   caso   l'immobile
acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'  immobiliare
e'  adibita  a  dimora  abituale,   e   comunque   entro   due   anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o  di
piu'  contratti  di  mutuo  il  limite  di  euro  4.000  e'  riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta,  nello  stesso  limite
complessivo e alle stesse  condizioni,  anche  con  riferimento  alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti  di  unita'  immobiliari  di   nuova   costruzione,   alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a  titolo  di  rimborso  degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione  relativi
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora  indivisi.  Se  il
mutuo e' intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire
della detrazione unicamente per la propria  quota  di  interessi;  in
caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione  spetta
a quest'ultimo per entrambe le quote. La disposizione si  applica  ai
contratti di mutuo stipulati a partire dal 1°  gennaio  1993.  Per  i
contratti stipulati  anteriormente  a  tale  data  la  detrazione  e'
commisurata a un ammontare di interessi passivi non superiore a  euro
2.065,83,  elevato  a  euro  3.615,20  per  i  mutui  contratti   per
l'acquisto dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale.
Per i contratti di  mutuo  stipulati  nel  corso  dell'anno  1993  il
termine di sei mesi entro il quale l'unita' immobiliare  deve  essere
adibita ad abitazione principale decorre dalla data  dell'8  dicembre
1993; 
c) dal 1° gennaio  2007  i  compensi  comunque  denominati  pagati  a
soggetti di intermediazione immobiliare in  dipendenza  dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
d) le spese sanitarie, per la parte che  eccede  euro  129,11.  Dette
spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle  spese  mediche  e  di
assistenza specifica, diverse da quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai  fini
della  detrazione  la  spesa  sanitaria  relativa   all'acquisto   di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino  fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e  quantita'  dei
beni e l'indicazione del codice fiscale del  destinatario.  Le  spese
riguardanti   i    mezzi    necessari    all'accompagnamento,    alla
deambulazione, alla locomozione  e  al  sollevamento  e  per  sussidi
tecnici e informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari  per  la  locomozione  dei  soggetti  indicati  nel  quarto
periodo, con ridotte o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,  rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)  e  f),  e  54,  comma  1,
lettere a), c), f) e m), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i   veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo  cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi  i
cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle  caratteristiche  da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra
i mezzi necessari per la locomozione  dei  sordi  sono  compresi  gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione spetta  una
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i  casi  in  cui  dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia
stato cancellato da detto registro,  e  con  riferimento  a  un  solo
veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in  cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non  ritrovato,
nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99 da cui  va  detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,  alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti
e di pari importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con  riferimento
alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste
ultime eccedano, complessivamente, il limite di euro 15.493,71 annui.
Si considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le  spese
rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da  lui
versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non
sono deducibili dal suo  reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di  contributi  o  premi
che, pur essendo versati  da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
reddito, salvo che il datore  di  lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la
detrazione in sede di ritenuta; 
e) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550,  limitatamente
alla  parte  che  eccede  euro  129,11.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  sono  individuate  le  tipologie  di
animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; 
f) le spese sostenute per i servizi di interpretariato  dai  soggetti
riconosciuti sordi, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
g) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte  di  persone,
per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; 
h) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso
universita' statali e non statali, in misura non  superiore,  per  le
universita' non statali, a quella stabilita annualmente per  ciascuna
facolta' universitaria con decreto del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca da emanare entro il 31 dicembre,  tenendo  conto  degli
importi  medi  delle  tasse  e  contributi  dovuti  alle  universita'
statali; 
i) il contributo per il riscatto dei corsi universitari di studio  di
cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30  aprile
1997, n. 184, sostenuto dai soggetti  di  cui  l'interessato  risulti
fiscalmente a carico; 
l) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo  ciclo
di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del  sistema
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della  legge  10  marzo
2000, n. 62, per un importo annuo non  superiore  a  euro  1.000  per
alunno o  studente.  Per  le  erogazioni  liberali  alle  istituzioni
scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo  il
beneficio di cui alla lettera cc), che non e' cumulabile  con  quello
di cui alla presente lettera; 
m) le spese sostenute in favore dei  minori  o  di  maggiorenni,  con
diagnosi di  disturbo  specifico  dell'apprendimento  (DSA)  fino  al
completamento  della  scuola  secondaria  di   secondo   grado,   per
l'acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di  sussidi   tecnici   e
informatici, di cui alla legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di  strumenti  compensativi  che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi  graduali
di  apprendimento  delle  lingue  straniere,  in   presenza   di   un
certificato medico che  attesti  il  collegamento  funzionale  tra  i
sussidi  e  gli  strumenti  acquistati  e   il   tipo   di   disturbo
dell'apprendimento diagnosticato; 
n) le spese, per un importo non superiore a euro 1.000, sostenute  da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 36.000  per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa  tra
5 e  18  anni  a  conservatori  di  musica,  a  istituzioni  di  alta
formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   (AFAM)   legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a  scuole
di musica iscritte nei registri regionali nonche'  a  cori,  bande  e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica; 
o) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento  da  qualsiasi
causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel  compimento  degli
atti della vita quotidiana, se  l'impresa  di  assicurazione  non  ha
facolta' di recesso dal contratto, per  un  importo  complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla  data
del 31 dicembre 2013, nonche' a euro  530  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a  decorrere  dallo  stesso
periodo d'imposta,  a  euro  1.291,14,  limitatamente  ai  premi  per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio  di  non  autosufficienza
nel compimento  degli  atti  della  vita  quotidiana,  al  netto  dei
predetti  premi  aventi  per  oggetto  il  rischio  di  morte  o   di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, l'importo  di  euro  530  e'  elevato  a  euro  750
relativamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con necessita'
di sostegno intensivo come definita dall'articolo 3, comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4  della  medesima  legge.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le  caratteristiche  alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di  non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro  dipendente  e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto  limite,  anche  dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro  ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
p) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di  eventi
calamitosi  stipulate  relativamente  a  unita'  immobiliari  a   uso
abitativo; 
q) le spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle  cose  vincolate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  settembre  1963,   n.   1409,   nella   misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita'  delle  spese,  quando
non  siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da   apposita
certificazione  rilasciata  dalla   competente   soprintendenza   del
Ministero della cultura, previo accertamento  della  loro  congruita'
effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   mutamento   di
destinazione  dei  beni  senza  la  preventiva   autorizzazione   del
Ministero della cultura, di mancato assolvimento  degli  obblighi  di
legge per consentire l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata  esportazione
non autorizzata di questi ultimi.  Il  Ministero  della  cultura  da'
immediata comunicazione  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate delle violazioni che comportano la perdita del  diritto  alla
detrazione; dalla data di ricevimento della  comunicazione  inizia  a
decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione  dei
redditi; 
r) le erogazioni liberali in  denaro  a  favore  dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di  comitati  organizzatori  appositamente  istituiti  con
decreto del Ministro della  cultura,  di  fondazioni  e  associazioni
legalmente  riconosciute  senza  scopo  di  lucro,  che  svolgono   o
promuovono attivita' di studio, di ricerca  e  di  documentazione  di
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano
attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione,  per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro  delle  cose
indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate  per  l'organizzazione
in Italia e all'estero  di  mostre  e  di  esposizioni  di  rilevante
interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,  nonche'  per  ogni
altra manifestazione  di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli  studi,  le
ricerche, la documentazione e la catalogazione,  e  le  pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le  iniziative  culturali  devono  essere
autorizzate, previo parere del competente  comitato  di  settore  del
Consiglio  superiore  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici,  dal
Ministero della cultura, che deve approvare la previsione di spesa  e
il conto consuntivo. Il Ministero della cultura  stabilisce  i  tempi
necessari affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
associazioni  legalmente  riconosciute,  delle  istituzioni  e  delle
fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella  presente
lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati  una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate  nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o
delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita'
o manifestazioni in cui essi siano  direttamente  coinvolti,  e  sono
destinate a  un  fondo  da  utilizzare  per  le  attivita'  culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero della cultura  comunica,
entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Agenzia delle entrate l'elenco
nominativo  dei  soggetti  erogatori,   nonche'   l'ammontare   delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
s) il costo specifico o, in mancanza,  il  valore  normale  dei  beni
ceduti gratuitamente, in base a un'apposita convenzione, ai  soggetti
e per le attivita' di cui alla lettera r); 
t) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  al  2
per cento del reddito complessivo dichiarato,  a  favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture,  per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
u) le erogazioni liberali in denaro per  un  importo  complessivo  in
ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche; 
v) le spese, per un importo non superiore a euro 210,  sostenute  per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta'  compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e  altre
strutture  e  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica   sportiva
dilettantistica  rispondenti  alle  caratteristiche  individuate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e le attivita' sportive; 
z) i  canoni  di  locazione  derivanti  dai  contratti  di  locazione
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
canoni relativi ai contratti di ospitalita',  nonche'  agli  atti  di
assegnazione in godimento o locazione,  stipulati  con  enti  per  il
diritto allo studio,  universita',  collegi  universitari  legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli  studenti
iscritti a un corso di laurea presso una universita'  ubicata  in  un
comune diverso da  quello  di  residenza,  distante  da  quest'ultimo
almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede  l'universita'
o in comuni limitrofi, per un importo non  superiore  a  euro  2.633.
Alle medesime condizioni ed entro lo  stesso  limite,  la  detrazione
spetta per  i  canoni  derivanti  da  contratti  di  locazione  e  di
ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai
sensi della normativa  vigente  nello  Stato  in  cui  l'immobile  e'
situato,  dagli  studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea  presso
un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea o in  uno  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  ai  decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71,  comma  4,  lettera  c),  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; 
aa) le spese documentate sostenute dai genitori per il  pagamento  di
rette  relative  alla  frequenza  di  asili  nido  per   un   importo
complessivamente non superiore a  euro  632  annui  per  ogni  figlio
ospitato negli stessi; 
bb) le spese, per un importo non superiore a  euro  2.100,  sostenute
per  gli  addetti  all'assistenza   personale   nei   casi   di   non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana,  se
il reddito complessivo non supera euro 40.000; 
cc) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro  appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo  2000,
n. 62, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
delle   universita',   finalizzate    all'innovazione    tecnologica,
all'edilizia   scolastica   e   universitaria    e    all'ampliamento
dell'offerta formativa; 
dd) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento  dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma  1,  lettera  e),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398; 
ee) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un  importo
non superiore a euro 250; 
ff) l'ammontare complessivo  non  superiore  a  euro  2.582,28  degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote  di
rivalutazione dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione  pagati  a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni  nel  territorio
dello Stato  di  soggetti  non  residenti,  in  dipendenza  di  mutui
contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,  per
la costruzione  dell'unita'  immobiliare  da  adibire  ad  abitazione
principale. La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula  del
contratto di mutuo da parte  del  soggetto  possessore  a  titolo  di
proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga  nei
sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi  all'inizio
dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle  quali
e' subordinata la detrazione di cui al presente comma; 
gg) l'ammontare complessivo  non  superiore  a  euro  2.582,28  degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote  di
rivalutazione dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione  pagati  a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni  nel  territorio
dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  in  dipendenza  di  mutui
contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia.  Nel
caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di
mutuo, si applica quanto stabilito  dal  comma  1,  lettera  b).  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite  le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione  di
cui al presente comma. 
2. la detrazione dall'imposta lorda nella misura  del  19  per  cento
degli oneri indicati nel presente articolo, e in  altre  disposizioni
normative  spetta  a  condizione  che  l'onere  sia   sostenuto   con
versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. 
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  alle  detrazioni
spettanti  in  relazione  alle  spese  sostenute  per  l'acquisto  di
medicinali e di  dispositivi  medici,  nonche'  alle  detrazioni  per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o  da  strutture
private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento,  per
l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno  2014,  per  le
erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non  superiore  a  euro
30.000 annui, a  favore  delle  iniziative  umanitarie,  religiose  o
laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti
individuati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e
lo  sviluppo  economico  (OCSE).  La  detrazione  e'   consentita   a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
5. Dall'imposta lorda si detrae,  nella  misura  forfetaria  di  euro
1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti  per  il  mantenimento  dei
cani guida. 
6. Per gli oneri indicati al comma 1, lettere d), h), l), m), n), o),
v), z) ed ee), la detrazione spetta anche  se  sono  stati  sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri  di  cui
alle lettere o) ed ee), i limiti complessivi ivi stabiliti.  Per  gli
oneri  di  cui  al  medesimo   comma   1,   lettera   d),   sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo  12  che  non  si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo  articolo,
affette  da  patologie  che   danno   diritto   all'esenzione   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria,  la  detrazione  spetta  per  la
parte  che  non  trova  capienza   nell'imposta   da   esse   dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti  tali  patologie,
ed entro il limite annuo di euro 6.197,48. Per le  spese  di  cui  al
citato comma 1, lettera bb), la detrazione  spetta,  alle  condizioni
ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone  indicate
nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle  condizioni  previste
dal comma 2 del medesimo articolo. 
7. Per gli oneri di cui al comma 1, lettere a),  q),  r),  s)  e  t),
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta  ai  singoli  soci  nella  stessa  proporzione  prevista   nel
menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 
8. La detrazione di cui al presente articolo spetta: 
a) per l'intero importo qualora il  reddito  complessivo  non  ecceda
euro 120.000; 
b) per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'importo  di  euro
240.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 120.000,  qualora
il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000. 
9. Ai fini del comma 8, il reddito complessivo e'  assunto  al  netto
del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo  10,  comma
5. 
10.  La  detrazione  compete  per  l'intero  importo,  a  prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma
1, lettere a), b), i), aa), ff) e gg) nonche' per le spese  sanitarie
di cui al comma 1, lettera d).