ART. 14
Detrazione per oneri
(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo,
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; articolo 1, comma 4,
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 2, comma
5-bis, quinto periodo, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
articolo 1, comma 335, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2,
comma 6, legge 22 dicembre 2008, n. 203; articolo 1, commi 679 e 680,
legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 4.000.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto
di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che
entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del
quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di
piu' contratti di mutuo il limite di euro 4.000 e' riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire
della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in
caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta
a quest'ultimo per entrambe le quote. La disposizione si applica ai
contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i
contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione e'
commisurata a un ammontare di interessi passivi non superiore a euro
2.065,83, elevato a euro 3.615,20 per i mutui contratti per
l'acquisto dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il
termine di sei mesi entro il quale l'unita' immobiliare deve essere
adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre
1993;
c) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualita';
d) le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini
della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei
beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel quarto
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) e f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i
cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei sordi sono compresi gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione spetta una
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99 da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti
e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento
alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste
ultime eccedano, complessivamente, il limite di euro 15.493,71 annui.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non
sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;
e) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550, limitatamente
alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuate le tipologie di
animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;
f) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordi, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
g) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone,
per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
h) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso
universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le
universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna
facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli
importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita'
statali;
i) il contributo per il riscatto dei corsi universitari di studio di
cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, sostenuto dai soggetti di cui l'interessato risulti
fiscalmente a carico;
l) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo
di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a euro 1.000 per
alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni
scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera cc), che non e' cumulabile con quello
di cui alla presente lettera;
m) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con
diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al
completamento della scuola secondaria di secondo grado, per
l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali
di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i
sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo
dell'apprendimento diagnosticato;
n) le spese, per un importo non superiore a euro 1.000, sostenute da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 36.000 per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra
5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole
di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e
scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo
studio e la pratica della musica;
o) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi
causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha
facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso
periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750
relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con necessita'
di sostegno intensivo come definita dall'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui
all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
p) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari a uso
abitativo;
q) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruita'
effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione del
Ministero della cultura, di mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione
non autorizzata di questi ultimi. Il Ministero della cultura da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei
redditi;
r) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con
decreto del Ministro della cultura, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o
promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di
rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano
attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante
interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dal
Ministero della cultura, che deve approvare la previsione di spesa e
il conto consuntivo. Il Ministero della cultura stabilisce i tempi
necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente
lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o
delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita'
o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono
destinate a un fondo da utilizzare per le attivita' culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero della cultura comunica,
entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Agenzia delle entrate l'elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
s) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base a un'apposita convenzione, ai soggetti
e per le attivita' di cui alla lettera r);
t) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
u) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
v) le spese, per un importo non superiore a euro 210, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa
tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre
strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e le attivita' sportive;
z) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti
iscritti a un corso di laurea presso una universita' ubicata in un
comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo
almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita'
o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a euro 2.633.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione
spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di
ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai
sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso
un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
aa) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di
rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio
ospitato negli stessi;
bb) le spese, per un importo non superiore a euro 2.100, sostenute
per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se
il reddito complessivo non supera euro 40.000;
cc) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita', finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento
dell'offerta formativa;
dd) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398;
ee) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo
non superiore a euro 250;
ff) l'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui
contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per
la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale. La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di
proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei
sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio
dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali
e' subordinata la detrazione di cui al presente comma;
gg) l'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Nel
caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di
mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b). Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di
cui al presente comma.
2. la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento
degli oneri indicati nel presente articolo, e in altre disposizioni
normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle detrazioni
spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di
medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture
private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per
l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro
30.000 annui, a favore delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro
1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei
cani guida.
6. Per gli oneri indicati al comma 1, lettere d), h), l), m), n), o),
v), z) ed ee), la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui
alle lettere o) ed ee), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
oneri di cui al medesimo comma 1, lettera d), sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo,
affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la
parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie,
ed entro il limite annuo di euro 6.197,48. Per le spese di cui al
citato comma 1, lettera bb), la detrazione spetta, alle condizioni
ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste
dal comma 2 del medesimo articolo.
7. Per gli oneri di cui al comma 1, lettere a), q), r), s) e t),
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
8. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda
euro 120.000;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro
240.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 120.000, qualora
il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000.
9. Ai fini del comma 8, il reddito complessivo e' assunto al netto
del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma
5.
10. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma
1, lettere a), b), i), aa), ff) e gg) nonche' per le spese sanitarie
di cui al comma 1, lettera d).