(Testo unico imposte sui redditi-art. 15)
                               ART. 15 
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di  partiti
                              politici 
(articolo 11, commi 1, 2, 4-bis e 7, decreto-legge 28 dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
                               n. 13) 
 
1. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda si detrae il 26 per
cento delle erogazioni liberali in denaro  effettuate  dalle  persone
fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella  prima  sezione
del registro di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  28  dicembre
2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla  legge  21  febbraio
2014, n. 13, per importi compresi tra euro 30 ed euro 30.000 annui. 
2. A partire dall'anno  di  imposta  2007  le  erogazioni  in  denaro
effettuate a  favore  di  partiti  politici,  esclusivamente  tramite
bonifico  bancario  o  postale  e  tracciabili  secondo  la   vigente
normativa antiriciclaggio sono detraibili ai sensi del comma 1, anche
quando i relativi versamenti  sono  effettuati,  anche  in  forma  di
donazione, dai candidati e dagli eletti  alle  cariche  pubbliche  in
conformita' a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate  dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. 
3. Le detrazioni di cui al comma 1 e all'articolo 109, comma 5,  sono
consentite a condizione che il versamento sia eseguito tramite  banca
o ufficio postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti  e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,  o
secondo ulteriori modalita'  idonee  a  garantire  la  tracciabilita'
dell'operazione  e  l'esatta  identificazione  del  suo  autore  e  a
consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con  regolamento  da  emanare
con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.