(Testo unico imposte sui redditi-art. 16)
                               ART. 16 
                 Detrazioni per canoni di locazione 
(articolo 16 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  Ai  soggetti  titolari  di  contratti  di  locazione  di   unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati  o  rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta  una  detrazione
complessivamente pari a: 
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71  ma  non
euro 30.987,41. 
2.  Ai  soggetti  titolari  di  contratti  di  locazione  di   unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi,  stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e  4,  commi  2  e  3,
della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  spetta   una   detrazione
complessivamente pari a: 
a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera  euro  15.493,71  ma
non euro 30.987,41. 
3. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o  trasferiscono  la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di  quelli  limitrofi
nei tre anni antecedenti quello  di  richiesta  della  detrazione,  e
siano titolari  di  contratti  di  locazione  di  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi  e  situate  nel  nuovo
comune di residenza, a non meno di 100  chilometri  di  distanza  dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione,  spetta  una
detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: 
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera  euro  15.493,71  ma
non euro 30.987,41. 
4. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con
un reddito complessivo non superiore a euro 15.493,71, che  stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9  dicembre  1998,  n.
431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare
a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono  affidati  dagli  organi
competenti ai sensi di legge, spetta, per i  primi  quattro  anni  di
durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda  pari  a  euro
991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del
canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000. 
5. Le detrazioni di cui ai commi da 1  a  4,  da  ripartire  tra  gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili  e  il  contribuente  ha
diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole. 
6. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rapportate al  periodo
dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita  ad
abitazione principale. Per abitazione principale  si  intende  quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i  suoi
familiari dimorano abitualmente. 
7. I coltivatori diretti e agli imprenditori  agricoli  professionali
iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai  trentacinque
anni, spetta,  nel  rispetto  della  regola  de  minimis  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel
settore agricolo,  una  detrazione  del  19  per  cento  delle  spese
sostenute per i canoni di affitto dei  terreni  agricoli  diversi  da
quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite  di  euro  80  per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un  massimo  di  euro  1.200
annui. A tal fine, il contratto di affitto  deve  essere  redatto  in
forma scritta. 
8. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia
di ammontare  superiore  all'imposta  lorda  diminuita,  nell'ordine,
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e  13,  e'  riconosciuto  un
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha  trovato  capienza
nella predetta imposta. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  modalita'  per  l'attribuzione  del
predetto ammontare.