ART. 16
Detrazioni per canoni di locazione
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.
2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41.
3. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi
nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e
siano titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una
detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41.
4. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con
un reddito complessivo non superiore a euro 15.493,71, che stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare
a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di
durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro
991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del
canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.
5. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 4, da ripartire tra gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu' favorevole.
6. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono rapportate al periodo
dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
7. I coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque
anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel
settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese
sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da
quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200
annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in
forma scritta.
8. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia
di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine,
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attribuzione del
predetto ammontare.