(Testo unico imposte sui redditi-art. 17)
                               ART. 17 
Detrazione delle spese  per  incentivi  di  recupero  del  patrimonio
       edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 
(articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle
spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle  stesse  non
superiore  a  euro  48.000  per  unita'  immobiliare,  sostenute   ed
effettivamente rimaste a carico dei  contribuenti  che  possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
a) di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  effettuati  sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117,  del
codice civile; 
b) di cui all'articolo 3, lettere  b),  c)  e  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  effettuati  sulle
singole  unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi   categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
c)  necessari  alla  ricostruzione  o  al  ripristino   dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche'  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   anche
anteriormente al 1° gennaio 2012; 
d)  relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse   o   posti   auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,
aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni  altro
mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita'
interna ed  esterna  all'abitazione  per  le  persone  portatrici  di
handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo  3,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
g) relativi alla realizzazione di opere  finalizzate  alla  cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al  conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione  di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di  energia.  Le
predette opere possono essere realizzate anche in  assenza  di  opere
edilizie  propriamente  dette,   acquisendo   idonea   documentazione
attestante il conseguimento di risparmi  energetici  in  applicazione
della normativa vigente in materia; 
i) relativi  all'adozione  di  misure  antisismiche  con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a  evitare
gli infortuni domestici. 
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese  quelle  di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
3. La detrazione  di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c)
e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380,  riguardanti  interi  fabbricati,   eseguiti   da   imprese   di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine  dei  lavori
alla  successiva  alienazione  o   assegnazione   dell'immobile.   La
detrazione spetta  al  successivo  acquirente  o  assegnatario  delle
singole unita' immobiliari, in ragione  di  un'aliquota  del  36  per
cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume  in  misura
pari al 25 per cento del prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di  assegnazione  e,  comunque,
entro l'importo massimo di euro 48.000. 
4. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura  del  50  per
cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di
emergenza esistente con generatori  di  emergenza  a  gas  di  ultima
generazione. 
5. Per le spese agevolate ai sensi del  presente  articolo  sostenute
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse  quelle  di  cui  al
comma 4, l'aliquota di detrazione e' ridotta al 30 per cento. 
6. Nel caso in cui gli interventi di cui al  comma  1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
7. Se gli interventi di cui al comma  1  sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
8. La detrazione e' cumulabile  con  le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
9. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali  costanti  e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
10. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
11. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo
1998, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per  le  spese  di
ristrutturazione edilizia". 
12. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere stabilite  ulteriori  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo.