ART. 17
Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
(articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle
spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a euro 48.000 per unita' immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del
codice civile;
b) di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente al 1° gennaio 2012;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita'
interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di
handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione
della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare
gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c)
e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle
singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per
cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura
pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di euro 48.000.
4. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per
cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di
emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima
generazione.
5. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute
dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al
comma 4, l'aliquota di detrazione e' ridotta al 30 per cento.
6. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
7. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
8. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
9. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
10. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
11. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1998, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia".
12. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.