(Testo unico imposte sui redditi-art. 18)
                               ART. 18 
                      Riordino delle detrazioni 
(articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Fermi restando gli specifici limiti  previsti  da  ciascuna  norma
agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a  euro
75.000 gli oneri e le spese per i quali il  presente  testo  unico  o
altre disposizioni normative prevedono  una  detrazione  dall'imposta
lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione  fino
all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base  determinato  ai
sensi del comma 2  in  corrispondenza  del  reddito  complessivo  del
contribuente  per  il  coefficiente   indicato   nel   comma   3   in
corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati  fuori  del
matrimonio riconosciuti e i figli  adottivi,  affiliati  o  affidati,
presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano  nelle
condizioni previste nell'articolo 12, comma 2. 
2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a: 
a)  euro14.000,  se  il  reddito  complessivo  del  contribuente   e'
superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000; 
b)  8.000  euro,  se  il  reddito  complessivo  del  contribuente  e'
superiore a euro 100.000. 
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a: 
a) 0,50, se nel nucleo familiare  non  sono  presenti  figli  che  si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
b) 0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio che  si  trova
nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
c) 0,85, se nel nucleo familiare  sono  presenti  due  figli  che  si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; 
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di due figli che  si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno
un figlio con disabilita' accertata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2. 
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri  e
delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite  di  cui
al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: 
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma  1,
lettera d); 
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai  sensi
degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
c) le somme investite  nelle  piccole  e  medie  imprese  innovative,
detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter,
del  decreto-legge  24  gennaio   2015,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle
spese  di  cui  al  comma  1,  per  le  spese  detraibili  ai   sensi
dell'articolo 17 ovvero  di  altre  disposizioni  normative,  la  cui
detrazione e' ripartita in piu' annualita', rilevano le rate di spesa
riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal  predetto  computo
gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere  a),
b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti  fino
al 31 dicembre 2024, i premi di  assicurazione  detraibili  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti  in  dipendenza
di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonche' le rate delle
spese  detraibili  ai  sensi  dell'articolo  17   ovvero   di   altre
disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 
6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore  a
euro 200.000 e' diminuito di un importo pari a euro  440  l'ammontare
della detrazione dall'imposta lorda,  determinato  tenendo  conto  di
quanto  previsto  dai  commi  da  1  a  5  del  presente  articolo  e
dall'articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri: 
a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19  per
cento dal presente testo unico  o  da  qualsiasi  altra  disposizione
fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di  cui  all'articolo
14, comma 1, lettera d); 
b) le erogazioni liberali in favore  dei  partiti  politici,  di  cui
all'articolo 15; 
c) i premi di assicurazione per rischio  eventi  calamitosi,  di  cui
all'articolo 119, comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al
netto del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo
10, comma 5.