ART. 18
Riordino delle detrazioni
(articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma
agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro
75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o
altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta
lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino
all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai
sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del
contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in
corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del
matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati,
presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle
condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.
2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a:
a) euro14.000, se il reddito complessivo del contribuente e'
superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente e'
superiore a euro 100.000.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio che si trova
nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di due figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno
un figlio con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo 12, comma 2.
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e
delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui
al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera d);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi
degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative,
detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle
spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi
dell'articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, la cui
detrazione e' ripartita in piu' annualita', rilevano le rate di spesa
riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo
gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a),
b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino
al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti in dipendenza
di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonche' le rate delle
spese detraibili ai sensi dell'articolo 17 ovvero di altre
disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a
euro 200.000 e' diminuito di un importo pari a euro 440 l'ammontare
della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di
quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e
dall'articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per
cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione
fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo
14, comma 1, lettera d);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui
all'articolo 15;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui
all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e' assunto al
netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo
10, comma 5.