ART. 19
Tassazione separata
(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 24, comma 31, decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214)
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli
contemplati all'articolo 52, comma 1, lettere a), e) e i), anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre
indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'articolo 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle
parti, compresi i compensi e le indennita' di cui all'articolo 52,
comma 1 e all'articolo 51, comma 2;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera d), se il diritto all'indennita' risulta da atto di
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso,
le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
d) indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
e) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle societa' di persone;
f) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
g) indennita' percepite dai lavoratori subordinati sportivi al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti
tra le indennita' indicate alla lettera a);
h) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di 5 anni e
redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di imprese commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
i) plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b, realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione;
l) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali, se percepiti, anche in piu' rate, nello stesso
periodo di imposta;
m) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi
diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle
farmacie spettanti al precedente titolare;
n) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni;
o) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei
beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei
casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in
caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo
di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della
liquidazione e' superiore a 5 anni;
p) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui
all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), g) e h), quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e'
superiore a 5 anni;
q) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri
dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della
detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione
non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera d), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati al comma 1, lettere da h) a p), sono esclusi
dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone
fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati
separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati al comma 1, lettere da e) a g) e per quelli
indicati alle lettere da h) a q) non conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi
della tassazione separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e'
avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati al
comma 1, lettere a), b), c) e d), gli uffici provvedono a iscrivere a
ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli
articoli 21 e 23 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti,
se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente.
4. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui al comma 1,
lettere a) e c), erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 21. Tale importo concorre
alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di
capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento alle indennita' e ai compensi il cui diritto alla
percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.