(Testo unico imposte sui redditi-art. 19)
                               ART. 19 
                         Tassazione separata 
(articolo 17 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 24, comma 31, decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
                               n. 214) 
 
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120  del  codice
civile e indennita' equipollenti,  comunque  denominate,  commisurate
alla durata  dei  rapporti  di  lavoro  dipendente,  compresi  quelli
contemplati all'articolo 52, comma 1, lettere  a),  e)  e  i),  anche
nelle ipotesi di cui  all'articolo  2122  del  codice  civile;  altre
indennita' e somme percepite una  volta  tanto  in  dipendenza  della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di  pensioni  e  quelle
attribuite  a  fronte  dell'obbligo  di  non  concorrenza  ai   sensi
dell'articolo 2125 del codice civile nonche'  le  somme  e  i  valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se  a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a  seguito
di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro; 
b)  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di   lavoro   dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per  effetto  di  leggi,  di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti, compresi i compensi e le indennita' di  cui  all'articolo  52,
comma 1 e all'articolo 51, comma 2; 
c)  indennita'  percepite  per  la   cessazione   dei   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa,  di  cui  all'articolo  52,
comma 1, lettera d), se il diritto all'indennita' risulta da atto  di
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in  ogni  caso,
le somme e i valori comunque percepiti al netto  delle  spese  legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di  collaborazione
coordinata e continuativa; 
d) indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  28  giugno
2012,  n.  92,  e  trattamento  di  integrazione  salariale  di   cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.   357,
convertito con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1994,  n.  489,
corrisposti anticipatamente; 
e) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle  persone
fisiche e delle societa' di persone; 
f) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; 
g)  indennita'  percepite  dai  lavoratori  subordinati  sportivi  al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26,  comma  4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  se  non  rientranti
tra le indennita' indicate alla lettera a); 
h) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di  5  anni  e
redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche  concorsuale,
di imprese commerciali esercitate da piu' di 5 anni; 
i) plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b, realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso  di  terreni  suscettibili  di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti
al momento della cessione; 
l) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali, se percepiti, anche in piu' rate, nello  stesso
periodo di imposta; 
m) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore  in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti  a  usi
diversi da quello di abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle
farmacie spettanti al precedente titolare; 
n) indennita' spettanti a titolo  di  risarcimento,  anche  in  forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni; 
o) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore  normale  dei
beni assegnati ai soci delle societa' indicate  nell'articolo  5  nei
casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi  in
caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza  di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo
di  tempo  intercorso  tra  la  costituzione  della  societa'  e   la
comunicazione del recesso  o  dell'esclusione,  la  deliberazione  di
riduzione  del  capitale,  la  morte  del  socio  o  l'inizio   della
liquidazione e' superiore a 5 anni; 
p) redditi compresi  nelle  somme  o  nel  valore  normale  dei  beni
attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei  titoli   di   cui
all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), g) e h),  quando  non  sono
soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta  o  a  imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o  del  titolo  e'
superiore a 5 anni; 
q) somme conseguite a titolo  di  rimborso  di  imposte  o  di  oneri
dedotti dal reddito complessivo o per i  quali  si  e'  fruito  della
detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione
non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera d), quinto e sesto periodo. 
2. I redditi indicati al comma 1, lettere da h) a  p),  sono  esclusi
dalla  tassazione  separata  se  conseguiti  da  societa'   in   nome
collettivo o  in  accomandita  semplice;  se  conseguiti  da  persone
fisiche  nell'esercizio  di   imprese   commerciali,   sono   tassati
separatamente  a  condizione  che  ne  sia  fatta   richiesta   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di  imposta  al  quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 
3. Per i redditi indicati al comma 1, lettere da e) a g) e per quelli
indicati alle lettere da h) a q)  non  conseguiti  nell'esercizio  di
imprese commerciali il contribuente  ha  facolta'  di  non  avvalersi
della tassazione  separata  facendolo  constare  espressamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta  in  cui  e'
avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi  indicati  al
comma 1, lettere a), b), c) e d), gli uffici provvedono a iscrivere a
ruolo le maggiori imposte dovute con  le  modalita'  stabilite  negli
articoli 21 e 23 ovvero facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui  sono  percepiti,
se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 
4. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  c),  erogate  in  denaro  e  in  natura,  di  importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo  21.  Tale  importo  concorre
alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente
comma si applicano in ogni caso a tutti i  compensi  e  indennita'  a
qualsiasi  titolo  erogati  agli  amministratori  delle  societa'  di
capitali. In deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.
212, le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  con
riferimento alle  indennita'  e  ai  compensi  il  cui  diritto  alla
percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.