(Testo unico imposte sui redditi-art. 2)
                               ART. 2 
                          Soggetti passivi 
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e
non residenti nel territorio dello Stato. 
2. Ai fini delle imposte sui  redditi  si  considerano  residenti  le
persone che per la maggior parte del periodo d'imposta,  considerando
anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi  del  codice
civile o il domicilio nel territorio  dello  Stato  ovvero  sono  ivi
presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione,  per
domicilio  si  intende  il  luogo  in  cui  si  sviluppano,  in   via
principale, le relazioni personali e familiari della  persona.  Salvo
prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone  iscritte
per la maggior parte del periodo  di  imposta  nelle  anagrafi  della
popolazione residente. 
3. Si  considerano  altresi'  residenti,  salvo  prova  contraria,  i
cittadini  italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della   popolazione
residente e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.