ART. 2
Soggetti passivi
(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e
non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando
anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice
civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi
presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per
domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via
principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte
per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della
popolazione residente.
3. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.