(Testo unico imposte sui redditi-art. 20)
                               ART. 20 
   Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera 
(articolo 18 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I redditi di capitale corrisposti  da  soggetti  non  residenti  a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui  all'articolo  63,
comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,  n.  33,  sono  soggetti  a
imposizione sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con  la  stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.  Il  contribuente  ha  la
facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e  in
tal  caso  compete  il  credito  d'imposta  per  i  redditi  prodotti
all'estero. La disposizione di cui al secondo periodo non si  applica
alle distribuzioni di utili di cui  all'articolo  55,  comma  6,  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
2. Si considerano corrisposti da soggetti  non  residenti  anche  gli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.