ART. 21
Indennita' di fine rapporto e di fine servizio
(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 2, comma 514, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 24,
commi 1 e 2, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo
che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia'
assoggettate a imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle
forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate a imposta
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli
uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello
in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le
maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.
2. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato
reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli
anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
3. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di
lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due
anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un
importo pari a euro 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori a
un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta.
4. Le altre indennita' e somme indicate all'articolo 19, comma 1,
lettera a), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo
definitivo e in relazione a un presupposto non connesso alla
cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di
fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
5. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera a), sono imponibili per un importo che si determina
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei
periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un
numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente
ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare
netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per il numero
degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle
indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a
riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
6. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine
rapporto risulta calcolato in misura superiore a una mensilita' della
retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai
fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
7. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 4, e 5,
considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia' assoggettate a imposta sostitutiva. Non si considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
8. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma
1, lettera a), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1°
aprile 2008 e' ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La
tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente
all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo si considera
effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della
clausola di salvaguardia di cui al comma 11.
9. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3 l'imposta, determinata a
norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda
ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai commi da 1 a 7.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni
occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 4 tra i soggetti
tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in
dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
11. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma
1, lettera a), si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
12. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi del comma 5, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia
anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data.
13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica sull'
imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a
euro 50.000.