(Testo unico imposte sui redditi-art. 21)
                               ART. 21 
           Indennita' di fine rapporto e di fine servizio 
(articolo 19 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre  2006,  n.  296;
articolo 2, comma 514, legge 24 dicembre 2007, n. 244;  articolo  24,
commi 1 e 2, decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 marzo 2019, n. 26) 
 
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo
che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni  gia'
assoggettate  a  imposta  sostitutiva.  L'imposta  e'  applicata  con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il
diritto  alla  percezione,  corrispondente  all'importo  che  risulta
dividendo il suo ammontare,  aumentato  delle  somme  destinate  alle
forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252, e al netto delle rivalutazioni gia'  assoggettate  a  imposta
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione, e  moltiplicando  il  risultato  per  dodici.  Gli
uffici  finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta   in   base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a  quello
in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo  le
maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. 
2. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non  vi  e'  stato
reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento  agli
anni in cui vi e' stato  reddito  imponibile;  se  non  vi  e'  stato
reddito imponibile in alcuno di  tali  anni,  si  applica  l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 
3. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di
lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore  a  due
anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita  di  un
importo pari a euro 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori a
un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si  svolge
per un numero di  ore  inferiore  a  quello  ordinario  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro,   la    somma    e'
proporzionalmente ridotta. 
4. Le altre indennita' e somme indicate  all'articolo  19,  comma  1,
lettera a), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di  lavoro,  sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1.  Tali  indennita'  e  somme,  se  corrisposte  a  titolo
definitivo  e  in  relazione  a  un  presupposto  non  connesso  alla
cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il  trattamento  di
fine rapporto, sono  imponibili  per  il  loro  ammontare  netto  con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 
5. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate  alla
durata dei rapporti di lavoro  dipendente  di  cui  all'articolo  19,
comma 1, lettera a), sono imponibili per un importo che si  determina
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per
ciascun anno preso a  base  di  commisurazione,  con  esclusione  dei
periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si  svolge  per  un
numero di ore inferiore a quello  ordinario  previsto  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  la  somma  e'   proporzionalmente
ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota  determinata  con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto  alla  percezione,
corrispondente all'importo che risulta  dividendo  il  suo  ammontare
netto, aumentato delle somme destinate alle forme  pensionistiche  di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  per  il  numero
degli anni e frazione di anno  preso  a  base  di  commisurazione,  e
moltiplicando  il  risultato  per  dodici.  L'ammontare  netto  delle
indennita', alla cui formazione concorrono  contributi  previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,  e'  computato
previa  detrazione  di  una  somma  pari  alla  percentuale  di  tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del  collocamento  a
riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 
6. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297,  il  trattamento  di  fine
rapporto risulta calcolato in misura superiore a una mensilita' della
retribuzione annua per ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai
fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1  non  si
tiene conto dell'eccedenza. 
7. Salvo conguaglio all'atto  della  liquidazione  definitiva,  sulle
anticipazioni  e  sugli  acconti  relativi  al  trattamento  di  fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle  anticipazioni
relative  alle  altre  indennita'  e  somme,  si  applica  l'aliquota
determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi  1,  4,   e   5,
considerando l'importo accantonato, aumentato delle  anticipazioni  e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia'  assoggettate  a  imposta  sostitutiva.   Non   si   considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
8. Il prelievo  fiscale  sui  trattamenti  di  fine  rapporto,  sulle
indennita' equipollenti e sulle altre  indennita'  e  somme  connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma
1, lettera a), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal  1°
aprile 2008 e' ridotto in funzione di una spesa  complessiva  pari  a
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione  del  prelievo.  La
tassazione   operata   dai    sostituti    d'imposta    anteriormente
all'emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  si  considera
effettuata a titolo di  acconto.  Resta  ferma  l'applicazione  della
clausola di salvaguardia di cui al comma 11. 
9.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  2122  del  codice  civile  e
nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3 l'imposta, determinata  a
norma  del  presente  articolo,  e'  dovuta  dagli   aventi   diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella  seconda
ipotesi la quota  dell'imposta  sulle  successioni  proporzionale  al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai commi da 1 a 7. 
10. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle  informazioni
occorrenti ai fini dell'applicazione  del  comma  4  tra  i  soggetti
tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle  altre  somme  in
dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. 
11. Ai fini  della  determinazione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche  dovuta  sui  trattamenti  di  fine  rapporto,  sulle
indennita' equipollenti e sulle altre  indennita'  e  somme  connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma
1, lettera a), si applicano, se piu' favorevoli, le  aliquote  e  gli
scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 
12.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche
determinata ai sensi del comma 5, sull'indennita'  di  fine  servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a: 
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione  sia
anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; 
b)  3  punti  percentuali  per  le  indennita'  corrisposte   decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
c) 4,5  punti  percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
d)  6  punti  percentuali  per  le  indennita'  corrisposte   decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
e) 7,5  punti  percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data. 
13. La  disposizione  di  cui  al  comma  12  non  si  applica  sull'
imponibile dell'indennita' di fine servizio di  importo  superiore  a
euro 50.000.