ART. 22
Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso,
esclusione, riduzione del capitale e liquidazione
(articolo 20-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione
compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli
eredi, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera o), si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, comma 7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.