(Testo unico imposte sui redditi-art. 23)
                               ART. 23 
Determinazione   dell'imposta   per   gli   altri   redditi   tassati
                            separatamente 
(articolo 21 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Per gli altri  redditi  tassati  separatamente,  a  esclusione  di
quelli di cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  h)  e  di  quelli
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
cui al medesimo articolo  19,  comma  1,  lettera  o),  l'imposta  e'
determinata   applicando    all'ammontare    percepito,    l'aliquota
corrispondente  alla  meta'  del  reddito   complessivo   netto   del
contribuente nel biennio  anteriore  all'anno  in  cui  e'  sorto  il
diritto alla loro  percezione  ovvero,  per  i  redditi  e  le  somme
indicati all'articolo 19, comma 1, rispettivamente, nelle lettere b),
d) e q), all'anno in  cui  sono  percepiti.  Per  i  redditi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera h) e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  cui  al  medesimo
articolo 19, comma 1, lettera o), l'imposta e' determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota  corrispondente  alla
meta' del reddito complessivo  netto  del  contribuente  nel  biennio
anteriore all'anno nel corso del  quale  e'  stata  ceduta  l'azienda
ovvero e' iniziata la liquidazione. Se  per  le  somme  conseguite  a
titolo di rimborso di cui all'articolo 19, comma 1,  lettera  q),  e'
stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando
un'aliquota non superiore al 27 per cento. 
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo  7,  comma  3,  si  procede  alla
tassazione  separata  nei  confronti  degli  eredi  e  dei  legatari;
l'imposta dovuta  da  ciascuno  di  essi  e'  determinata  applicando
all'ammontare percepito, diminuito  della  quota  dell'imposta  sulle
successioni  proporzionale  al  credito   indicato   nella   relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del  suo  reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e'  aperta
la successione. 
3. Se in  uno  dei  due  anni  anteriori  non  vi  e'  stato  reddito
imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni  si  applica  l'aliquota  stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 
4. Per gli emolumenti arretrati di  cui  all'articolo  19,  comma  1,
lettera b), l'imposta determinata ai sensi dei commi  da  1  a  3  e'
ridotta di  un  importo  pari  a  quello  delle  detrazioni  previste
nell'articolo 12 e nell'articolo 13, comma 1, se e  nella  misura  in
cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli  arretrati
si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati  devono  dichiarare
al soggetto che li corrisponde l'ammontare  delle  detrazioni  fruite
per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 
5. Per i redditi indicati all'articolo 19, comma 1, lettere  c),  e),
f) e g), l'imposta si applica  anche  sulle  eventuali  anticipazioni
salvo conguaglio.