ART. 23
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati
separatamente
(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, a esclusione di
quelli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h) e di quelli
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera o), l'imposta e'
determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota
corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il
diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme
indicati all'articolo 19, comma 1, rispettivamente, nelle lettere b),
d) e q), all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera h) e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui al medesimo
articolo 19, comma 1, lettera o), l'imposta e' determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla
meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno nel corso del quale e' stata ceduta l'azienda
ovvero e' iniziata la liquidazione. Se per le somme conseguite a
titolo di rimborso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera q), e'
stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando
un'aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, si procede alla
tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari;
l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando
all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta
la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito
imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera b), l'imposta determinata ai sensi dei commi da 1 a 3 e'
ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste
nell'articolo 12 e nell'articolo 13, comma 1, se e nella misura in
cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati
si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare
al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite
per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati all'articolo 19, comma 1, lettere c), e),
f) e g), l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni
salvo conguaglio.