(Testo unico imposte sui redditi-art. 24)
                               ART. 24 
                       Scomputo degli acconti 
(articolo 22 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Dall'imposta  determinata  a  norma  dei  precedenti  articoli  si
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei  crediti  per  le  imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 185; b)  i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;  c)  le
ritenute alla fonte a titolo  di  acconto  operate  sui  redditi  che
concorrono a formare il  reddito  complessivo  e  su  quelli  tassati
separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a  quello  di
competenza dei  redditi  e  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione dei  redditi  possono  essere  scomputate  dall'imposta
relativa  al  periodo  d'imposta  di  competenza   dei   redditi   o,
alternativamente, dall'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta  nel
quale sono state operate. Le ritenute operate dopo  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano  dall'imposta  relativa
al periodo d'imposta  nel  quale  sono  state  operate.  Le  ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei  versamenti
e delle ritenute,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  netta  sul
reddito complessivo, il contribuente ha diritto,  a  sua  scelta,  di
computare  l'eccedenza  in  diminuzione  dell'imposta   del   periodo
d'imposta  successivo  o  di  chiederne  il  rimborso  in   sede   di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi  tassati  separatamente,  se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a quello dell'imposta  netta  di  cui  agli  articoli  21  e  23,  il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.