ART. 24
Scomputo degli acconti
(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 185; b) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati
separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di
competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta
relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o,
alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel
quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa
al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti
e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul
reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 21 e 23, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.