(Testo unico imposte sui redditi-art. 25)
                               ART. 25 
             Applicazione dell'imposta ai non residenti 
(articolo 23 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Ai fini  dell'applicazione  dell'imposta  nei  confronti  dei  non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: 
a) i redditi fondiari; 
b) i  redditi  di  capitale  corrisposti  dallo  Stato,  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni  nel
territorio stesso di soggetti non  residenti,  con  esclusione  degli
interessi e altri proventi derivanti da  depositi  e  conti  correnti
bancari e postali; 
c) i redditi di  lavoro  dipendente  prestato  nel  territorio  dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui all'articolo 52, comma 1, lettere a) e b); 
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato; 
e)  i  redditi  d'impresa  derivanti  da  attivita'  esercitate   nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 
f) i redditi diversi derivanti da  attivita'  svolte  nel  territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio  stesso,  nonche'
le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  a  titolo   oneroso   di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione: 
1) delle plusvalenze di cui all'articolo 76,  comma  1,  lettera  e),
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in  societa'
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; 
2) delle plusvalenze di cui alla lettera  f)  del  medesimo  articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso  di  titoli
non rappresentativi di merci e di certificati di massa  negoziati  in
mercati regolamentati, nonche' da cessione o da  prelievo  di  valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti; 
3) dei redditi di cui alle lettere g)  e  h)  del  medesimo  articolo
derivanti  da  contratti  conclusi,  anche  attraverso   l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati; 
g) i redditi di cui agli articoli 5, 124 e  125  imputabili  a  soci,
associati o partecipanti non residenti. 
2. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il  cui  valore,
per piu' della meta', deriva, in  qualsiasi  momento  nel  corso  dei
trecentosessantacinque  giorni  che  precedono  la   loro   cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia  si
considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione  del
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di  titoli
negoziati in mercati regolamentati. 
3. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, lettere  c),
d), e) e f), si considerano prodotti nel territorio dello  Stato,  se
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel  territorio  dello
Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso  di  soggetti
non residenti: 
a) le pensioni, gli assegni a esse assimilati e le indennita' di fine
rapporto di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), c),  e),  f)  e
g); 
b) i  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente  di  cui
all'articolo 52, comma 1, lettere c), d), g), l), m), n) e o); 
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di  brevetti
industriali e di marchi d'impresa  nonche'  di  processi,  formule  e
informazioni relativi a esperienze acquisite nel  campo  industriale,
commerciale o scientifico; 
d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o  enti  non  residenti
per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro  conto
nel territorio dello Stato.