ART. 25
Applicazione dell'imposta ai non residenti
(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli
interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui all'articolo 52, comma 1, lettere a) e b);
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera e),
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera f) del medesimo articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli
non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in
mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere g) e h) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 124 e 125 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore,
per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei
trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si
considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli
negoziati in mercati regolamentati.
3. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, lettere c),
d), e) e f), si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se
corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti:
a) le pensioni, gli assegni a esse assimilati e le indennita' di fine
rapporto di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e
g);
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 52, comma 1, lettere c), d), g), l), m), n) e o);
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, societa' o enti non residenti
per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto
nel territorio dello Stato.