(Testo unico imposte sui redditi-art. 26)
                               ART. 26 
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 
(articolo 24 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica  sul  reddito
complessivo  e  sui  redditi  tassati  separatamente  a   norma   dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a), m), n), o), e p). 
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo
13 nonche' quelle di cui all'articolo 14, comma 1,  lettere  a),  b),
q), r), s) e t), e dell'articolo 17. Le  detrazioni  per  carichi  di
famiglia non competono. 
4. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1,  nei  confronti
di soggetti residenti in stati o territori che assicurino un adeguato
scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata  sulla  base
delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 25,  a  condizione
che il reddito prodotto  dal  soggetto  nel  territorio  dello  Stato
italiano sia pari almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso
complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di  agevolazioni
fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.