ART. 26
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a), m), n), o), e p).
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo
13 nonche' quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b),
q), r), s) e t), e dell'articolo 17. Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono.
4. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti
di soggetti residenti in stati o territori che assicurino un adeguato
scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base
delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 25, a condizione
che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato
italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso
complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni
fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.