(Testo unico imposte sui redditi-art. 3)
                               ART. 3 
                           Base imponibile 
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
    1988, n. 42; articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) 
 
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti  al  netto  degli  oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non  residenti  soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
2. In deroga al comma  1,  l'imposta  si  applica  separatamente  sui
redditi elencati nell'articolo 19 salvo quanto stabilito nei commi  2
e 3 dello stesso articolo. 
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: 
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti  a  ritenuta  alla
fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; 
b)  gli  assegni  periodici  destinati  al  mantenimento  dei   figli
spettanti  al  coniuge  in  conseguenza  di  separazione  legale   ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria.  Se  dal  provvedimento   dell'autorita'
giudiziaria  non  risulta  una  diversa  ripartizione   gli   assegni
corrisposti al  coniuge  anche  per  il  mantenimento  dei  figli  si
considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta'  del
loro ammontare; 
c) gli  assegni  familiari  e  l'assegno  per  il  nucleo  familiare,
nonche', con gli  stessi  limiti  e  alle  medesime  condizioni,  gli
emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,  erogati  nei
casi consentiti dalla legge; 
d) la maggiorazione sociale dei  trattamenti  pensionistici  prevista
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; 
e) le somme corrisposte a titolo  di  borsa  di  studio  dal  Governo
italiano  a  cittadini  stranieri  in  forza  di  accordi  e   intese
internazionali; 
f) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai  lavoratori
marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo  superiore  a
183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera  estera
diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  6-ter,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   annotate
nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter; 
g) gli onorari di componenti gli uffici elettorali di cui alla  legge
13 marzo 1980, n. 70.