ART. 3
Base imponibile
(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1988, n. 42; articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53)
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto
da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1, l'imposta si applica separatamente sui
redditi elencati nell'articolo 19 salvo quanto stabilito nei commi 2
e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. Se dal provvedimento dell'autorita'
giudiziaria non risulta una diversa ripartizione gli assegni
corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si
considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta' del
loro ammontare;
c) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare,
nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli
emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei
casi consentiti dalla legge;
d) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
e) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo
italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese
internazionali;
f) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori
marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a
183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera
diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate
nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter;
g) gli onorari di componenti gli uffici elettorali di cui alla legge
13 marzo 1980, n. 70.