(Testo unico imposte sui redditi-art. 4)
                               ART. 4 
                       Coniugi e figli minori 
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. Ai fini della  determinazione  del  reddito  complessivo  o  della
tassazione separata: 
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione  legale  di
cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile  sono  imputati  a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro  ammontare  netto  o  per  la
diversa quota stabilita  ai  sensi  dell'articolo  210  dello  stesso
codice. I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono  a
lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare; 
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo  patrimoniale  di
cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati  per
meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle  ipotesi
previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi  dei  beni  che
rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare  al
coniuge  superstite  o  al  coniuge  cui  sia  stata   esclusivamente
attribuita l'amministrazione del fondo; 
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto  legale
dei genitori sono imputati per  meta'  del  loro  ammontare  netto  a
ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se  l'usufrutto  legale
spetta a un solo genitore, i redditi gli sono imputati  per  l'intero
ammontare.