ART. 4
Coniugi e figli minori
(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della
tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di
cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la
diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso
codice. I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a
lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di
cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per
meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi
previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che
rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al
coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente
attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale
dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a
ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta a un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l'intero
ammontare.