ART. 5
Redditi prodotti in forma associata
(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono
imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate
al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la
scrittura di cui al secondo comma puo' essere redatto fino alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato
la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si
intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato
compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa'
o l'associazione nel suo complesso.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono
imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo
e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La
presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate
alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo
d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado.