(Testo unico imposte sui redditi-art. 5)
                               ART. 5 
                 Redditi prodotti in forma associata 
(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. I redditi  delle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  residenti  nel  territorio  dello  Stato  sono
imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente   dalla   percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
2. Le quote di partecipazione agli utili si  presumono  proporzionate
al valore dei conferimenti dei  soci  se  non  risultano  determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura  autenticata  di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore  dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 
3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
a) le societa' di armamento sono equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che  siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza; 
b) le societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; 
c)  le  associazioni  senza  personalita'  giuridica  costituite  fra
persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata  di  arti  e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma  l'atto  o  la
scrittura di cui al secondo  comma  puo'  essere  redatto  fino  alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per  la
maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato
la sede legale o  la  sede  di  direzione  effettiva  o  la  gestione
ordinaria in via principale.  Per  sede  di  direzione  effettiva  si
intende  la  continua  e  coordinata   assunzione   delle   decisioni
strategiche  riguardanti  la  societa'  o  l'associazione   nel   suo
complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato
compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa'
o l'associazione nel suo complesso. 
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis  del
codice  civile,  limitatamente  al  49   per   cento   dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore,  sono
imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo  continuativo
e   prevalente   la   sua   attivita'   di    lavoro    nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli  utili.  La
presente disposizione si applica a condizione: 
a)   che   i    familiari    partecipanti    all'impresa    risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto  di  parentela  o  di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo  d'imposta,  recante  la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
b)  che  la  dichiarazione  dei   redditi   dell'imprenditore   rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili  spettanti  ai
familiari e l'attestazione che le  quote  stesse  sono  proporzionate
alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro   effettivamente   prestato
nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel   periodo
d'imposta; 
c) che ciascun familiare attesti,  nella  propria  dichiarazione  dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa  in
modo continuativo e prevalente. 
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,  il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado.