ART. 6
Classificazione dei redditi
(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 14, commi 4 e 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537)
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto
sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
4. Nelle categorie di reddito di cui al comma 1, devono intendersi
ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti,
atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale.
I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni
riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta
obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un
provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti
autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia
delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento.
5. Nella determinazione dei redditi di cui al comma 1 non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni
di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel primo periodo, ovvero una sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del
codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori
imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione
prevista dal primo periodo e dei relativi interessi.