(Testo unico imposte sui redditi-art. 6)
                               ART. 6 
                     Classificazione dei redditi 
(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 14, commi 4 e 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537) 
 
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: 
a) redditi fondiari; 
b) redditi di capitale; 
c) redditi di lavoro dipendente; 
d) redditi di lavoro autonomo; 
e) redditi di impresa; 
f) redditi diversi. 
2. I proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi,  anche  per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite,
anche in forma  assicurativa,  a  titolo  di  risarcimento  di  danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi  quelli  dipendenti  da
invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli  interessi  moratori  e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi  della
stessa categoria di quelli da cui derivano  i  crediti  su  cui  tali
interessi sono maturati. 
3. I redditi delle societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, da qualsiasi fonte provengano e  quale  che  sia  l'oggetto
sociale, sono considerati  redditi  di  impresa  e  sono  determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. 
4. Nelle categorie di reddito di cui al comma  1,  devono  intendersi
ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti,
atti  o  attivita'  qualificabili  come  illecito  civile,  penale  o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca  penale.
I  relativi  redditi  sono  determinati   secondo   le   disposizioni
riguardanti ciascuna categoria. In caso di  violazione  che  comporta
obbligo  di  denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice  di
procedura penale  per  qualsiasi  reato  da  cui  possa  derivare  un
provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le   competenti
autorita' inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia  all'Agenzia
delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento. 
5. Nella determinazione dei redditi  di  cui  al  comma  1  non  sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
pubblico ministero abbia  esercitato  l'azione  penale  o,  comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi  dell'articolo  424  del  codice  di  procedura  penale  ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato  prevista  dall'articolo  157  del   codice   penale.   Qualora
intervenga  una  sentenza  definitiva   di   assoluzione   ai   sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una  sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di  estinzione  indicata  nel  primo  periodo,  ovvero  una  sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
codice di  procedura  penale,  compete  il  rimborso  delle  maggiori
imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'  in  deduzione
prevista dal primo periodo e dei relativi interessi.