ART. 7
Periodo di imposta
(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto
stabilito nell'articolo 8, comma 3 e nell'articolo 11, comma 5,
secondo periodo.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata dalle
norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili
al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli
articoli 21 e 23, salvo il disposto dell'articolo 19, comma 3, anche
se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 19, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.