(Testo unico imposte sui redditi-art. 7)
                               ART. 7 
                         Periodo di imposta 
(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. L'imposta  e'  dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde  un'obbligazione  tributaria   autonoma,   salvo   quanto
stabilito nell'articolo 8, comma  3  e  nell'articolo  11,  comma  5,
secondo periodo. 
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata  dalle
norme relative alla categoria nella quale rientrano. 
3. In caso di morte dell'avente diritto  i  redditi  che  secondo  le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono  imputabili
al periodo di imposta in cui  sono  percepiti,  determinati  a  norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a  norma  degli
articoli 21 e 23, salvo il disposto dell'articolo 19, comma 3,  anche
se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 19, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.