(Testo unico imposte sui redditi-art. 8)
                               ART. 8 
               Determinazione del reddito complessivo 
(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. Il reddito complessivo si determina sommando  i  redditi  di  ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non  concorrono  a  formare  il
reddito  complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
deduzione ai sensi dell'articolo 71. 
2. Le perdite delle societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso  articolo  derivanti
dall'esercizio di arti e  professioni,  si  sottraggono  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite  della  societa'  in  accomandita   semplice   che   eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si  applica
nei soli confronti dei soci accomandatari. 
3. Le perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese  commerciali  e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei  relativi
redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per  la  differenza,  nei
successivi, in misura non superiore all'80  per  cento  dei  relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero  importo
che  trova  capienza  in   essi.   Si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 93, comma 2, e, limitatamente  alle  societa'  in  nome
collettivo e in accomandita  semplice,  quelle  di  cui  al  medesimo
articolo 93, comma 3.