ART. 8
Determinazione del reddito complessivo
(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 71.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi
redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei
successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo
che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 93, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice, quelle di cui al medesimo
articolo 93, comma 3.