(Testo unico imposte sui redditi-art. 9)
                               ART. 9 
             Determinazione dei redditi e delle perdite 
(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
                               n. 917) 
 
1. I redditi e  le  perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo sono determinati distintamente  per  ciascuna  categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi,  in  base  al  risultato
complessivo netto di tutti  i  cespiti  che  rientrano  nella  stessa
categoria. 
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi,
i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera  sono  valutati
secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o  sostenuti
o del giorno antecedente piu' prossimo e,  in  mancanza,  secondo  il
cambio del mese in cui sono stati percepiti o  sostenuti;  quelli  in
natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa'
o in altri enti  si  considera  corrispettivo  conseguito  il  valore
normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le  azioni  o  i  titoli
ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri  e
il conferimento o l'apporto e' proporzionale,  il  corrispettivo  non
puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del comma
4, lettera a). 
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i  beni
ivi considerati, si intende  il  prezzo  o  corrispettivo  mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o  similari,  in
condizioni  di  libera  concorrenza   e   al   medesimo   stadio   di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i  beni  o  servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in  mancanza,  nel  tempo  e  nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si  fa
riferimento, in quanto possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe  del
soggetto che ha fornito i beni o  i  servizi  e,  in  mancanza,  alle
mercuriali e ai listini delle camere  di  commercio  e  alle  tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti  d'uso.  Per  i  beni  e  i
servizi soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento  ai
provvedimenti in vigore. 
4. Il valore normale e' determinato: 
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla  media  aritmetica  dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e  per
i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi  dalle
societa',  in  proporzione  al  valore  del  patrimonio  netto  della
societa'  o  ente,  ovvero,  per  le  societa'  o   enti   di   nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; 
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli  indicati
alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale  dei  titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati  in  mercati  regolamentati
italiani  o  esteri  e,  in  mancanza,  in  base  ad  altri  elementi
determinabili in modo obiettivo. 
5. Ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  laddove  non  e'  previsto
diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
valgono  anche  per  gli  atti  a  titolo   oneroso   che   importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento  e  per  i
conferimenti in societa'.