ART. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917)
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi,
i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati
secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti
o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il
cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in
natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa'
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore
normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli
ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e
il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non
puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del comma
4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni
ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per
i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle
societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non e' previsto
diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso
valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.