(Convenzione- art. 1)
 
 
   Traduzione non ufficiale 
 
        CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI. 
 
                                  Preambolo 
 
    Gli Stati  membri  del  consiglio  d'Europa  e  gli  altri  Stati
firmatari 
                         della presente Convenzione, 
       Considerando  che  lo  scopo  del  Consiglio  d'Europa  e'  di
realizzare 
    una piu' stretta unione tra i suoi membri; 
       In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
    diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige
che 
    gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa,  amministrativa
e di 
    altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti
in 
    tale Convenzione; 
       Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) 
    dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli; 
       Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli 
    debbano essere promossi e che a tal fine i  fanciulli  dovrebbero
avere 
    la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle 
    procedure in materia familiare che li concernono; 
       Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni 
    pertinenti  affinche'  i  loro  diritti  ed  interessi  superiori
possano 
    essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto; 
       Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione
e 
    la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei  figli,
e 
    considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, 
    concorrervi; 
       Considerando tuttavia che in caso di  conflitto,  e  opportuno
che le 
    famiglie  si  adoperino  per  raggiungere  un  accordo  prima  di
deferire la 
    questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria, 
 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
    Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione 
 
    1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno 
       ancora 18 anni. 
    2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere, 
       nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi
a 
       concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, 
       vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di 
       altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a 
       partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad 
       un'autorita' giudiziaria. 
    3.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  le   procedure   che
concernono i 
       fanciulli   dinnanzi   ad   un'autorita'   giudiziaria    sono
considerate 
       procedure in materia familiare, in particolare quelle relative 
       all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto 
       quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita  riguardo
ai 
       figli. 
    4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo 
       strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di 
       adesione,   deve   designare   mediante   una    dichiarazione
indirizzata al 
       Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa,   almeno   tre
categorie 
       di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria
cui 
       la presente Convenzione puo' applicarsi. 
    5. Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare 
       l'elenco dalle categorie  di  controversie  familiari  cui  la
presente 
       Convenzione  puo'  applicarsi,  o  fornire  ogni  informazione
relativa 
       all'applicazione  degli  articoli  5  e  9  paragrafo  2,  10,
paragrafo 
       2, e 11. 
    6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare 
       regole piu' favorevoli per la  promozione  e  l'esercizio  dei
diritti 
       dei fanciulli.