Traduzione non ufficiale CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI. Preambolo Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri; In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione; Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli; Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono; Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinche' i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto; Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi; Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione 1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni. 2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria. 3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli. 4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria cui la presente Convenzione puo' applicarsi. 5. Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione puo' applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11. 6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole piu' favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.