(Convenzione- art. 2)
Articolo 2 - Definizioni 
 
A fini della presente convenzione, s'intende per: 
 
a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa
avente una competenza equivalente; 
b "detentore di responsabilita' di  genitore"  i  genitori  ed  altre
  persone o organi abilitati ad  esercitare  in  tutto  o  in  parte,
  responsabilita' di genitore; 
c "rappresentante"  ogni  persona  come  un  avvocato  o  un   organo
  designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome  di  un
  fanciullo; 
d "informazioni   pertinenti"   le   informazioni   appropriate    in
  considerazione dell'eta' e del  discernimento  del  fanciullo,  che
  saranno  fornite  allo  stesso  per  consentirgli   di   esercitare
  pienamente i suoi  diritti,  salvo  se  la  comunicazione  di  tali
  informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.