(Convenzione-art. 1)
                  Convenzione europea del Paesaggio 
                                           (Traduzione non ufficiale) 
 
Preambolo 
 
   Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della  presente
Convenzione, 
   Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e'  di  realizzare
un'unione piu'  stretta  fra  i  suoi  membri,  per  salvaguardare  e
promuovere gli ideali e  i  principi  che  sono  il  loro  patrimonio
comune, e che tale fine e' perseguito in  particolare  attraverso  la
conclusione di accordi nel campo economico e sociale; 
   Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su  un
rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attivita'  economica  e
l'ambiente; 
   Constatando  che  il  paesaggio  svolge  importanti  funzioni   di
interesse generale, sul  piano  culturale,  ecologico,  ambientale  e
sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attivita'  economica
e che salvaguardato, gestito e pianificato  in  modo  adeguato,  puo'
contribuire alla creazione di posti di lavoro; 
   Consapevoli del fatto che il paesaggio  concorre  all'elaborazione
delle culture locali e rappresenta una  componente  fondamentale  del
patrimonio culturale e naturale dell'Europa,  contribuendo  cosi'  al
benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento
dell'identita' europea; 
   Riconoscendo che  il  paesaggio  e'  in  ogni  luogo  un  elemento
importante della qualita' della vita  delle  popolazioni  nelle  area
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in  quelli  di
grande qualita', nelle zone considerate eccezionali, come  in  quelle
della vita quotidiana; 
   Osservando  che  le  evoluzioni  delle  tecniche   di   produzione
agricola, forestale,  industriale  e  mineraria  e  delle  prassi  in
materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti,
turismo  e  svago  e,  piu'  generalmente,  i  cambiamenti  economici
mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare  le  trasformazioni
dei paesaggi; 
   Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere  di
un paesaggio di qualita' e di svolgere  un  ruolo  attivo  nella  sua
trasformazione; 
   Persuasi che il  paesaggio  rappresenta  un  elemento  chiave  del
benessere individuale e sociale, e che la sua  salvaguardia,  la  sua
gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilita'
per ciascun individuo; 
   Tenendo  presenti  i   testi   giuridici   esistenti   a   livello
internazionale nei settori della salvaguardia e  della  gestione  del
patrimonio naturale e culturale, della  pianificazione  territoriale,
dell'autonomia  locale  e  della  cooperazione   transfrontaliera   e
segnatamente la Convenzione relativa alla  conservazione  della  vita
selvatica e dell'ambiente  naturale  d'Europa  (Berna,  19  settembre
1979),  la   Convenzione   per   la   salvaguardia   del   patrimonio
architettonico d'Europa (Granada, 3  ottobre  1985),  la  Convenzione
europea per la  tutela  del  patrimonio  archeologico  (rivista)  (La
Valletta, 16  gennaio  1992),  la  Convenzione-quadro  europea  sulla
cooperazione  transfrontaliera  delle   collettivita'   o   autorita'
territoriali  (Madrid,  21  maggio  1980)   e   i   suoi   protocolli
addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale  (Strasburgo,  15
ottobre 1985), la Convenzione  sulla  biodiversita'  (Rio,  5  giugno
1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale
e naturale (Parigi, 16  novembre  1972)  e  la  Convenzione  relativa
all'accesso all'informazione, alla  partecipazione  del  pubblico  al
processo  decisionale  e  all'accesso  alla  giustizia   in   materia
ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998); 
   Riconoscendo che la qualita' e la diversita' dei paesaggi  europei
costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione  e
pianificazione occorre cooperare; 
   Desiderando istituire un nuovo strumento  dedicato  esclusivamente
alla salvaguardia, alla gestione e alla  pianificazione  di  tutti  i
paesaggi europei, 
   Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
   Ai fini della presente Convenzione: 
    a "Paesaggio" designa una determinata parte di  territorio,  cosi
come  e'  percepita  dalle  popolazioni,  il  cui  carattere   deriva
dall'azione  di   fattori   naturali   e/o   umani   e   dalle   loro
interrelazioni; 
    b "Politica del paesaggio"  designa  la  formulazione,  da  parte
delle autorita' pubbliche competenti, dei  principi  generali,  delle
strategie e degli orientamenti che consentano  l'adozione  di  misure
specifiche finalizzate  a  salvaguardare  gestire  e  pianificare  il
paesaggio; 
    c "Obiettivo di qualita' paesaggistica" designa  la  formulazione
da parte delle autorita' pubbliche  competenti,  per  un  determinato
paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le
caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita; 
    d "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e
di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un 
paesaggio, giustificate dal suo valore 
   di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o  dal
tipo d'intervento umano; 
    e  "Gestione  dei  paesaggi"  indica  le  azioni  volte,  in  una
prospettiva di sviluppo  sostenibile,  a  garantire  il  governo  del
paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; 
    f "Pianificazione  dei  paesaggi"  indica  le  azioni  fortemente
lungimiranti,  volte  alla  valorizzazione,  al  ripristino  o   alla
creazione di paesaggi.