Traduzione non ufficiale Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, AVENDO RICONOSCIUTO l'opportunita' di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue: Articolo 1 Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilita' 1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilita' conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente ai crediti previsti dall'articolo 2. 2. Il termine "proprietario di nave" indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare. 3. "Addetto al soccorso" indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso comprendono anche le operazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera d), e) ed f). 4. Se vengono presentate crediti di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilita' del proprietario o dell'addetto al soccorso, tale persona avra' diritto di avvalersi della limitazione della responsabilita' contemplata nella presente Convenzione. 5. Nella presente Convenzione per "responsabilita' del proprietario di nave" s'intendera' la responsabilita' in una causa intentata contro la nave. 6. L'assicuratore che copre le responsabilita' relative a crediti soggetti a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avra' diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato. 7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilita' non costituira' un'ammissione di responsabilita'.