(Convenzione - art. 1)
                                             Traduzione non ufficiale 
 
Convenzione del  1976  sulla  limitazione  della  responsabilita'  in
                    materia di crediti marittimi 
 
GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, 
AVENDO RICONOSCIUTO  l'opportunita'  di  definire,  tramite  accordo,
alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilita'
in materia di crediti marittimi, 
HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo  scopo  ed  hanno
pertanto convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
      Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilita' 
 
1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso,  come  qui  di
seguito  definiti,   possono   limitare   la   loro   responsabilita'
conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente  ai
crediti previsti dall'articolo 2. 
2. Il termine "proprietario  di  nave"  indica  il  proprietario,  il
noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare. 
3. "Addetto al soccorso" indica ogni persona che presta  servizio  in
connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le  operazioni  di
soccorso comprendono  anche  le  operazioni  di  cui  all'articolo  2
paragrafo 1, lettera d), e) ed f). 
4. Se vengono presentate crediti di cui all'articolo 2 nei  confronti
di  qualsiasi  persona  la  cui  azione,  negligenza  o  inadempienza
coinvolgono la responsabilita' del  proprietario  o  dell'addetto  al
soccorso, tale persona avra' diritto di avvalersi  della  limitazione
della responsabilita' contemplata nella presente Convenzione. 
5. Nella presente Convenzione per "responsabilita'  del  proprietario
di nave" s'intendera'  la  responsabilita'  in  una  causa  intentata
contro la nave. 
6. L'assicuratore che copre le  responsabilita'  relative  a  crediti
soggetti a  limitazione,  conformemente  alle  norme  della  presente
Convenzione, avra' diritto ai  benefici  della  presente  Convenzione
nella stessa misura dell'assicurato. 
7. Il fatto di invocare  la  limitazione  della  responsabilita'  non
costituira' un'ammissione di responsabilita'.