(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                   Crediti soggetti a limitazione 
 
1. Fatti salvi gli articoli 3 e  4,  i  seguenti  crediti,  qualunque
possa essere il fondamento della  responsabilita',  saranno  soggetti
alle limitazioni di responsabilita': 
a) crediti relativi a morte, lesioni personali,  perdita  o  danni  a
beni (ivi inclusi danni ad opere  portuali,  bacini  e  alle  idrovie
portuali ed agli ausili alla navigazione) che si verifichino a  bordo
o in  connessione  diretta  con  l'esercizio  della  nave  o  con  le
operazioni di assistenza o di salvataggio e i conseguenti  danni  che
ne derivino; 
b) crediti relativi  a  danni  derivanti  da  ritardi  nel  trasporto
marittimo di merci, passeggeri o del loro bagaglio; 
c) crediti relativi ad altri  danni  derivanti  dalla  violazione  di
diritti diversi dai  diritti  contrattuali,  che  si  verifichino  in
connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di
assistenza o di salvataggio; 
d) crediti relativi al recupero,  rimozione,  distribuzione  o  volte
alla  eliminazione  della  pericolosita'  di  una   nave   affondata,
naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa  che  sia  o
sia stata a bordo di tale nave; 
e)  crediti  relativi  alla  rimozione,  distruzione  o  volte   alla
eliminazione della pericolosita' del carico della nave; 
f) crediti presentati da un soggetto diverso da quello  responsabile,
relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al
minimo i danni per i quali il soggetto responsabile puo' limitare  la
propria responsabilita', conformemente alla presente  Convenzione,  e
gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti. 
2. I crediti di cui al paragrafo 1  saranno  soggetti  a  limitazione
della  responsabilita'  anche  se  sono  oggetto  di  ricorso  o   di
indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti
presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e  lettera
f) non saranno soggetti a  limitazione  della  responsabilita'  nella
misura in cui sono relativi alla remunerazione dovuta in base  ad  un
contratto con il soggetto responsabile.