Articolo 2 Crediti soggetti a limitazione 1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, i seguenti crediti, qualunque possa essere il fondamento della responsabilita', saranno soggetti alle limitazioni di responsabilita': a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli ausili alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino; b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di merci, passeggeri o del loro bagaglio; c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio; d) crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte alla eliminazione della pericolosita' di una nave affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave; e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte alla eliminazione della pericolosita' del carico della nave; f) crediti presentati da un soggetto diverso da quello responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali il soggetto responsabile puo' limitare la propria responsabilita', conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti. 2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilita' anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilita' nella misura in cui sono relativi alla remunerazione dovuta in base ad un contratto con il soggetto responsabile.