(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                  Crediti esclusi dalla limitazione 
 
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a: 
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio  o  ai  contributi
per avaria comune; 
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai  sensi
della Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile  per  i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969,
o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore; 
c)  crediti  regolati  da  qualsiasi  Convenzione  internazionale   o
legislazione nazionale che  disciplini  o  proibisca  la  limitazione
della responsabilita' per danni nucleari; 
d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione  nucleare
per danni nucleari; 
e) crediti di persone al  servizio  del  proprietario  della  nave  o
dell'addetto al soccorso i cui  compiti  siano  connessi  ai  servizi
della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i  crediti  dei
loro eredi, successori legittimi, o altre persone  aventi  diritto  a
presentare tali  crediti,  se  in  base  alla  legge  che  regola  il
contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave  o  l'addetto  al
soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al
soccorso non abbia il diritto di limitare la propria  responsabilita'
in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza  di  tale  legge,  a
questi e' permesso solo di limitare la propria responsabilita' ad  un
ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.